| 1. Il Comitato di gestione è composto da:
a) il Presidente dell'Agenzia;
b) tre membri designati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, come esperti, anche provenienti dal
settore pubblico, con particolare esperienza nel campo dei
rapporti internazionali;
c) un membro in rappresentanza del Ministero degli
affari esteri;
d) un membro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
e) un membro in rappresentanza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) un membro in rappresentanza del Ministero del
commercio con l'estero;
g) un membro in rappresentanza del Ministero del
bilancio e la programmazione economica;
h) un membro in rappresentanza dell'Istituto per il
commercio con l'estero (ICE);
i) un membro in rappresentanza delle istituzioni
bancarie, autorizzate a concedere contributi agli interessi
nei crediti all'esportazione.
2. I membri del Comitato di gestione sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in
carica quattro anni ed il loro mandato non è rinnovabile.
3. I membri del Comitato di gestione decadono
automaticamente dalla carica in caso di tre assenze
consecutive ingiustificate dalle adunanze. Alla loro
sostituzione si provvede ai sensi del comma 2 ed entro dieci
giorni dall'ultima assenza.
4. Le adunanze del Comitato di gestione sono valide con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Comitato di gestione si riunisce almeno ogni quindici
giorni.
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6. Il Comitato di gestione nomina tra i propri membri un
Vice Presidente.
7. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è
sostituito dal Vice Presidente.
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