| 1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei
pareri medicolegali, ha facoltà di sottoporre gli interessati
a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi
per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle
tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo,
che possono essere richieste anche da pubbliche
amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi
in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico
costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo
presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da
un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del
Servizio sanitario nazionale.
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