| 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è
sostituito dal seguente:
"1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della
medesima nonché delle gestioni previdenziali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non
spetta ai soggetti che posseggano redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche
per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in
vigore al 1^ gennaio di ciascun anno.".
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