| Onorevoli Colleghi! -- Dal 1952 la
RAI-Radiotelevisione italiana è dotata di un proprio ufficio
legale interno, che si avvale dell'opera professionale di
avvocati e procuratori, ai quali è stata, fino ad epoca
recente, riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio in
rappresentanza dell'azienda, in virtù dell'iscrizione
nell'albo professionale speciale previsto dall'articolo 3,
quarto comma, lettera b), del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Nel 1988 il consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori di Roma ha disposto però la cancellazione degli
avvocati e procuratori della RAI dall'albo professionale, nel
rilievo che, secondo la normativa vigente, l'iscrizione
spetterebbe ai
soli legali dipendenti da enti formalmente pubblici. Detta
decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di
cassazione (sentenza 9 dicembre 1992, n. 13005).
Tale nuovo indirizzo interpretativo appare seriamente
pregiudizievole per l'azienda perché la priva della
possibilità di agire in giudizio con quella immediatezza,
competenza ed economicità che solo un ufficio legale interno
può assicurare, salva restando la sua facoltà di fare ricorso
ad avvocati esterni a seconda delle singole situazioni di
fatto, come spesso è avvenuto.
La presente proposta di legge mira al ripristino del
vecchio indirizzo, dichiarando espressamente applicabile agli
avvocati ed ai procuratori dell'ufficio legale
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della RAI la previsione di cui all'articolo 3, quarto comma,
lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 36
del 1934.
Oltreché nelle citate esigenze funzionali, la proposta di
legge trova ragion d'essere anche nella recente riaffermazione
normativa della necessaria appartenenza della RAI all'area
pubblica (articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 483), che ben ne giustifica la parità di trattamento,
ai fini in esame, con gli altri enti pubblici.
Si rammenta, inoltre, che il mantenimento del vecchio
regime è operante anche per gli avvocati e procuratori addetti
agli uffici legali degli istituti creditizi pubblici
trasformati in enti bancari privati (articolo 3, comma 2,
della legge 30 luglio 1990, n. 218), nonché per quelli degli
enti pubblici economici trasformati in società per azioni.
La misura invocata con la presente proposta avrebbe potuto
utilmente essere contenuta nella legge n. 206 del 1993, ma
particolari condizioni politiche non consentirono che fossero
apportati emendamenti al testo.
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