Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3469
DDL0230-0002
Progetto di legge Camera n. 230 - testo presentato - (DDL12-230)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C230. TESTIPDL
...C230.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC230 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Dal 1952 la
  RAI-Radiotelevisione italiana è dotata di un proprio ufficio
  legale interno, che si avvale dell'opera professionale di
  avvocati e procuratori, ai quali è stata, fino ad epoca
  recente, riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio in
  rappresentanza dell'azienda, in virtù dell'iscrizione
  nell'albo professionale speciale previsto dall'articolo 3,
  quarto comma, lettera  b),  del regio decreto-legge 27
  novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 22 gennaio 1934, n. 36.
    Nel 1988 il consiglio dell'ordine degli avvocati e
  procuratori di Roma ha disposto però la cancellazione degli
  avvocati e procuratori della RAI dall'albo professionale, nel
  rilievo che, secondo la normativa vigente, l'iscrizione
  spetterebbe ai
  soli legali dipendenti da enti formalmente pubblici.  Detta
  decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di
  cassazione (sentenza 9 dicembre 1992, n. 13005).
    Tale nuovo indirizzo interpretativo appare seriamente
  pregiudizievole per l'azienda perché la priva della
  possibilità di agire in giudizio con quella immediatezza,
  competenza ed economicità che solo un ufficio legale interno
  può assicurare, salva restando la sua facoltà di fare ricorso
  ad avvocati esterni a seconda delle singole situazioni di
  fatto, come spesso è avvenuto.
    La presente proposta di legge mira al ripristino del
  vecchio indirizzo, dichiarando espressamente applicabile agli
  avvocati ed ai procuratori dell'ufficio legale
 
                               Pag. 2
 
  della RAI la previsione di cui all'articolo 3, quarto comma,
  lettera  b),  del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
  1578, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 36
  del 1934.
    Oltreché nelle citate esigenze funzionali, la proposta di
  legge trova ragion d'essere anche nella recente riaffermazione
  normativa della necessaria appartenenza della RAI all'area
  pubblica (articolo 1 del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
  408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
  1992, n. 483), che ben ne giustifica la parità di trattamento,
  ai fini in esame, con gli altri enti pubblici.
    Si rammenta, inoltre, che il mantenimento del vecchio
  regime è operante anche per gli avvocati e procuratori addetti
  agli uffici legali degli istituti creditizi pubblici
  trasformati in enti bancari privati (articolo 3, comma 2,
  della legge 30 luglio 1990, n. 218), nonché per quelli degli
  enti pubblici economici trasformati in società per azioni.
    La misura invocata con la presente proposta avrebbe potuto
  utilmente essere contenuta nella legge n. 206 del 1993, ma
  particolari condizioni politiche non consentirono che fossero
  apportati emendamenti al testo.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-230 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0230 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=023000 00 FASCIDC=12DDL0230 SORTNAV=0023000 000 00000 ZZDDLC230 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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