| 1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un
contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento
delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria
degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni
tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo
modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità,
sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani
(UNCEM).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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