| 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, è inserito il seguente:
"4- bis. Agli avvocati ed ai procuratori dell'ufficio
legale della società concessionaria si applicano le
disposizioni di cui alla lettera b) del quarto comma
dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, come modificata dall'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1949".
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