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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3472
DDL0231-0002
Progetto di legge Camera n. 231 - testo presentato - (DDL12-231)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C231. TESTIPDL
...C231.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC231 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Alcuni problemi del personale
  del Servizio sanitario nazionale sono rimasti insoluti.  A
  sanare talune particolari situazioni è indirizzata la presente
  proposta di legge, composta di soli sette articoli.
    Con l'articolo 1 si tende a confermare la validità di tutti
  gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del
  decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
  270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989,
  ancorché siano stati oggetto di annullamento da parte del
  giudice amministrativo e relativi al contenuto dei suddetti
  articoli.
    Con l'articolo 2 si interviene sulla non applicabilità
  della sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei trattamenti
  pensionistici di anzianità di cui al decreto-legge 19
  settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale medico tenuto a
  definire situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo
  4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    Alla possibilità dell'esercizio di attività di libero
  professionista e didattica per il personale laureato non
  medico del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali è
  dedicato l'articolo 3; mentre con l'articolo 4 si proroga fino
  al 30 giugno 1994 la validità
 
                               Pag. 2
 
  delle graduatorie relative a concorsi effettuati da
  personale non di ruolo delle unità sanitarie locali negli anni
  1990 e 1991.
    Con l'articolo 5 si tende a normalizzare una situazione di
  attuale disparità di riconoscimento di diritti per medici
  ospedalieri dipendenti da talune unità sanitarie locali.
    Infine a sanatoria di una situazione di arbitraria ed
  intollerabile discriminazione e disparità di trattamento
  perpetrata dagli enti previdenziali nei riguardi di alcuni
  sanitari (peraltro in numero di circa quindici unità) in fase
  di primo inquadramento, in ottemperanza a quanto disposto
  dall'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, è previsto
  l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale dei
  sanitari suddetti che avevano ottenuto la idoneità nell'esame
  previsto dai regolamenti organici degli enti medesimi per
  essere scrutinati e promossi a medico superiore:
  promozione non deliberata per l'entrata in vigore
  della legge n. 70 del 1975.
    E' necessario ed indispensabile precisare che per quanto
  concerne l'inquadramento di cui all'articolo 6 della presente
  proposta di legge, non vi è ulteriore aggravio di spesa per
  gli enti previdenziali in presenza di un esiguo numero di
  sanitari che ne usufruiranno e dei numerosissimi posti
  attualmente vacanti nella qualifica di primario medico legale
  (alcuni dei quali tutt'ora ricoperti addirittura con il
  conferimento di mansioni superiori).
    Si tratta, come si vede, di alcune specifiche situazioni
  che vanno singolarmente affrontate per una sostanziale
  questione di equità.  Situazioni che evidenziano, appunto,
  dimenticanze, disparità e disuguaglianze che vanno sanate.  Per
  tale ragione si confida nell'accoglimento rapido della
  presente proposta di legge.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-231 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0231 TOTPAG=0005 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=023100 00 FASCIDC=12DDL0231 SORTNAV=0023100 000 00000 ZZDDLC231 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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