| Onorevoli Colleghi! -- Alcuni problemi del personale
del Servizio sanitario nazionale sono rimasti insoluti. A
sanare talune particolari situazioni è indirizzata la presente
proposta di legge, composta di soli sette articoli.
Con l'articolo 1 si tende a confermare la validità di tutti
gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989,
ancorché siano stati oggetto di annullamento da parte del
giudice amministrativo e relativi al contenuto dei suddetti
articoli.
Con l'articolo 2 si interviene sulla non applicabilità
della sospensione sino al 31 dicembre 1993 dei trattamenti
pensionistici di anzianità di cui al decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale medico tenuto a
definire situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Alla possibilità dell'esercizio di attività di libero
professionista e didattica per il personale laureato non
medico del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali è
dedicato l'articolo 3; mentre con l'articolo 4 si proroga fino
al 30 giugno 1994 la validità
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delle graduatorie relative a concorsi effettuati da
personale non di ruolo delle unità sanitarie locali negli anni
1990 e 1991.
Con l'articolo 5 si tende a normalizzare una situazione di
attuale disparità di riconoscimento di diritti per medici
ospedalieri dipendenti da talune unità sanitarie locali.
Infine a sanatoria di una situazione di arbitraria ed
intollerabile discriminazione e disparità di trattamento
perpetrata dagli enti previdenziali nei riguardi di alcuni
sanitari (peraltro in numero di circa quindici unità) in fase
di primo inquadramento, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, è previsto
l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale dei
sanitari suddetti che avevano ottenuto la idoneità nell'esame
previsto dai regolamenti organici degli enti medesimi per
essere scrutinati e promossi a medico superiore:
promozione non deliberata per l'entrata in vigore
della legge n. 70 del 1975.
E' necessario ed indispensabile precisare che per quanto
concerne l'inquadramento di cui all'articolo 6 della presente
proposta di legge, non vi è ulteriore aggravio di spesa per
gli enti previdenziali in presenza di un esiguo numero di
sanitari che ne usufruiranno e dei numerosissimi posti
attualmente vacanti nella qualifica di primario medico legale
(alcuni dei quali tutt'ora ricoperti addirittura con il
conferimento di mansioni superiori).
Si tratta, come si vede, di alcune specifiche situazioni
che vanno singolarmente affrontate per una sostanziale
questione di equità. Situazioni che evidenziano, appunto,
dimenticanze, disparità e disuguaglianze che vanno sanate. Per
tale ragione si confida nell'accoglimento rapido della
presente proposta di legge.
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