| 1. Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti
dagli articoli 116 e 117 del decreto del presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi
alla data del 31 dicembre 1989, ancorché siano stati oggetto
di annullamento in sede giurisdizionale e relativi al
contenuto dei suddetti articoli. Analoghi provvedimenti
saranno assunti per l'inquadramento nei livelli previsti
dall'articolo 117 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 270 del 1987 del personale, già in servizio
presso sedi periferiche e centrali dagli enti, che, alla data
del 20 dicembre 1979, rivestiva le qualifiche previste dal
medesimo articolo 117, comma 1, lettere a), b) e c),
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270
del 1987, e ricopriva incarichi riconosciuti equivalenti a
quelli contemplati nello stesso articolo 117, in base
all'ordinamento degli enti stessi o in sede giurisdizionale.
Il personale di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 117 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 270 del 1987 è inquadrato nel medesimo livello
ivi indicato se in possesso dell'anzianità prevista nella
qualifica di collaboratore amministrativo dall'allegato 2 al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761.
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