| 1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si
applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo
4, comma 7,
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della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine, a
decorrere dal 1^ gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità
attinenti al rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
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