| 1. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 14 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è sostituito dal
seguente:
"3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può
essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per
ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del
ruolo sanitario professionale, tecnico ed amministrativo,
fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 78 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1990, n. 384".
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