| 1. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva
conseguito, in concorsi per titoli ed esami, la idoneità ad
essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico
superiore e che formalmente non aveva ottenuto la suddetta
qualifica
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in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975,
n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale
dalla data della delibera originaria di inquadramento del
personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12
giugno 1984, n. 222, e comunque dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in
possesso della idoneità primariale.
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