| 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 1
della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, è sostituita dalla
seguente:
" c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i
documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i manufatti in
cartapesta, i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere
di rarità e di pregio".
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