| 1. L'amministrazione comunale di Pisa, con il concorso
degli enti economici, industriali, culturali, pubblici e
privati del comune, della provincia e della regione,
costituisce l'"Ente per la valorizzazione del litorale
pisano", di seguito denominato "Ente".
2. L'Ente ha personalità giuridica ed è regolato da uno
statuto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è sottoposto all'approvazione del
Ministro dell'interno.
3. Lo statuto è predisposto dal comune di Pisa, d'intesa
con la provincia di Pisa e con la regione Toscana.
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