| 1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990,
n. 107, è sostituito dal seguente:
" 2. I centri trasfusionali della Croce rossa
italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue,
con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa
italiana.".
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990,
n. 107, è sostituito dal seguente:
" 3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è
effettuato con provvedimento del presidente della giunta
regionale in conformità con le disposizioni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".
| |