| 1. I posti in organico dei consiglieri di tribunale
amministrativo regionale, di primo referendario e di
referendario nonché del personale di segreteria, di cui alle
tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile
1982, n. 186, sono aumentati secondo quanto previsto nella
tabella A allegata alla presente legge.
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