| 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno finanziario
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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TABELLA A
(v. articolo 2)
Integrazioni alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186
(Omissis)
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