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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


350
DDL0019-0020
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL12-19)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Pag. 17 Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1994, l'utilizzo di
  cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle
  professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle
  professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è
  consentito ai presìdi sanitari privati nell'ambito di un
  rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contigenti
  fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
  il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano.  L'utilizzo da parte dei presidi sanitari
  pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può
  essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta
  della regione per periodi predeterminati ed esigenze di
  carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata
  annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del
  periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.
      2.  Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n.
  752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti
  conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini
  extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia
  o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per
  esercitare una professione o un'arte sanitaria ai sensi del
  comma 1.
      3.  Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco
  dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento
  di titoli abilitanti.  Il riconoscimento del titolo consente,
  previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente,
  l'esercizio professionale.  I collegi professionali provvedono,
  previo accertamento della conoscenza della lingua italiana,
  all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni
  che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.
      4.  I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a
  comunicare al Ministero della sanità il nominativo del
  cittadino extracomunitario o apolide assunto, con
  l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre
  giorni dalla data dell'assunzione.
      5.  L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti
  biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo
  9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39, è consentito sino al 31 dicembre 1994.
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0017 RIGINIZ=001 PAGFIN=0017 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=12DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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