| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1994, l'utilizzo di
cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle
professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è
consentito ai presìdi sanitari privati nell'ambito di un
rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contigenti
fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presidi sanitari
pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può
essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta
della regione per periodi predeterminati ed esigenze di
carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata
annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del
periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.
2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n.
752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti
conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini
extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia
o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per
esercitare una professione o un'arte sanitaria ai sensi del
comma 1.
3. Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco
dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento
di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente,
previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente,
l'esercizio professionale. I collegi professionali provvedono,
previo accertamento della conoscenza della lingua italiana,
all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni
che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.
4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a
comunicare al Ministero della sanità il nominativo del
cittadino extracomunitario o apolide assunto, con
l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre
giorni dalla data dell'assunzione.
5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti
biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è consentito sino al 31 dicembre 1994.
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