| 1. Per il funzionamento della fondazione "Ugo Spirito" di
Roma è concesso, a carico dello Stato, un contributo
straordinario di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni
1994 e 1995, ai fini di una completa schedatura e
catalogazione informatizzata del patrimonio bibliografico e
archivistico.
2. Il contributo di cui al comma 1 si aggiunge a quello
ordinario annuale concesso ai sensi dell'articolo 1 della
legge 2 aprile 1980, n. 123.
3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è
preceduta dalla presentazione del bilancio preventivo e
consuntivo della fondazione per gli anni 1994 e 1995 e di una
relazione illustrativa sui programmi che si intendono
svolgere.
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