| 1. La concessione o l'autorizzazione, rilasciata dagli enti
competenti, si intende comprensiva di tutti gli atti
amministrativi relativi alle conseguenti installazioni degli
impianti; per quanto attiene alle infrastrutture di servizio
valgono le norme esistenti per le attività di servizio.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione fa
decadere di diritto ogni altro vincolo urbanistico edilizio di
destinazione delle aree interessate all'attività di cava
nonché ogni e qualsiasi altro utilizzo dei terreni discendente
da contratto.
3. L'autorizzazione e la concessione costituiscono titolo
per il rilascio del fondo.
4. Al conduttore, concessionario o mezzadro, spettano gli
indennizzi previsti dall'articolo 50 della legge 3 maggio
1982, n. 203, con le procedure previste dalla medesima
legge.
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