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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


352
DDL0019-0022
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL12-19)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Pag. 18 Articolo 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Il diritto al risarcimento del danno per i fatti
  commessi successivamente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle
  unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei
  comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in
  cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il
  danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
  data della sua scoperta.  Per i fatti verificatisi prima della
  data di entrata in vigore del presente decreto continua ad
  applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia,
  per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque
  anni dalla data medesima.
      2.  Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
  sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del
  fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno
  omesso o ritardato la denuncia.  In tali casi, l'azione è
  proponibile entro cinque anni dalla data in cui la
  prescrizione è maturata, a norma dell'articolo 1, comma 3,
  della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=001 PAGFIN=0018 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=12DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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