| 1. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti
commessi successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle
unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei
comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in
cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il
danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla
data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continua ad
applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia,
per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque
anni dalla data medesima.
2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del
fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno
omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è
proponibile entro cinque anni dalla data in cui la
prescrizione è maturata, a norma dell'articolo 1, comma 3,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
| |