| 1. La regione è preposta alla vigilanza sulla applicazione
delle disposizioni di legge in materia di cave e torbiere, per
un più adeguato sfruttamento delle risorse
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estrattive, nonché sul rispetto delle prescrizioni del
provvedimento concessorio o autorizzativo della coltivazione e
disciplina le sanzioni amministrative conseguenti alle
relative violazioni e trasgressioni.
2. Qualora sia intrapresa attività di ricerca o di
coltivazione di cava e torbiera senza autorizzazione o
concessione o in contrasto con le disposizioni previste dalla
presente legge, l'ente competente al rilascio dei relativi
provvedimenti deve sospendere la prosecuzione dei lavori.
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