| 1. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nelle regioni
attualmente prive di leggi in materia di cave e torbiere, la
ricerca e la coltivazione delle nuove cave e torbiere sono
soggette ad autorizzazione od a concessione regionale da
rilasciarsi nel rispetto dei princìpi di cui alla presente
legge.
2. Le regioni, entro diciotto mesi, dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adeguano la propria
legislazione in materia di cave e torbiere ai princìpi
contenuti nella legge stessa.
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