| 1. Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale necessario al funzionamento della sezione distaccata
prevista all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di
altri uffici.
2. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni
contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.
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