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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


353
DDL0019-0023
Progetto di legge Camera n. 19 - testo presentato - (DDL12-19)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C19. TESTIPDL
...C19.
...Decreto-legge 8 marzo 1994, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Articolo 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC19 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Fino alla riorganizzazione delle funzioni
  assistenziali dei policlinici universitari mediante la
  ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione
  dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre
  1994, le università possono, previa intesa con la regione,
  confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il
  rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da
  almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e
  continuative retribuite presso i policlinici universitari a
  gestione diretta, purché in possesso dei requisiti prescritti
  per la copertura dei posti del livello iniziale del
  corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla
  data di inizio del rapporto convenzionale e purché, al momento
  della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro
  subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o
  privati.  La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui
  modalità e procedure sono definite con decreto del rettore
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà,
  sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.  Il
  trattamento economico del personale di cui al presente comma
  può essere rideterminato, con decorrenza dal momento della
  conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per
  ora di incarico corrisposto ai medici specialisti
  ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della
  legge 23 dicembre 1978, n. 833.  I relativi oneri gravano sul
  finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella
  convenzione universitàregione.
 
                              Pag. 19
 
      2.  Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la
  copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della
  ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il
  servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli
  di carriera come servizio reso nella posizione funzionale
  iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del
  punteggio complessivamente attribuibile.  Il personale
  confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare
  nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'articolo 4
  della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti
  non trova applicazione l'articolo 8, commi 1- bis  e 8,
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
  modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-19 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0019 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=022 PAGFIN=0019 RIGFIN=014 UPAG=SI PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=001900 00 FASCIDC=12DDL0019 SORTNAV=0001900 000 00000 ZZDDLC19 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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