| 1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni
assistenziali dei policlinici universitari mediante la
ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione
dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre
1994, le università possono, previa intesa con la regione,
confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il
rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da
almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e
continuative retribuite presso i policlinici universitari a
gestione diretta, purché in possesso dei requisiti prescritti
per la copertura dei posti del livello iniziale del
corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla
data di inizio del rapporto convenzionale e purché, al momento
della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro
subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o
privati. La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui
modalità e procedure sono definite con decreto del rettore
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il
trattamento economico del personale di cui al presente comma
può essere rideterminato, con decorrenza dal momento della
conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per
ora di incarico corrisposto ai medici specialisti
ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul
finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella
convenzione universitàregione.
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2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la
copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della
ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il
servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli
di carriera come servizio reso nella posizione funzionale
iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del
punteggio complessivamente attribuibile. Il personale
confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare
nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'articolo 4
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti
non trova applicazione l'articolo 8, commi 1- bis e 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
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