| 1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione
distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa,
gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Firenze ed
alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai sensi della
presente legge, alla competenza della sezione distaccata
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di corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, sono
devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione
distaccata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352
del codice di procedura civile, e agli affari di volontaria
giurisdizione già in corso alla data di cui all'articolo 3.
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