| Onorevoli Colleghi! -- L'accordo, con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato con
legge 25 marzo 1985, n. 121, all'articolo 9, numero 2,
afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
L'intesa del 14 dicembre 1985 fra il Presidente della
Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della
pubblica
istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1985, n. 751, cui si è data esecuzione col punto 2.5)
recita: "L'insegnamento della religione cattolica è impartito
da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta
dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati,
d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità
scolastiche ai sensi della normativa statale (...).
L'ordinario diocesano (...) propone i nominativi delle persone
ritenute idonee in possesso di titoli di qualificazione
professionale di cui al successivo punto 4".
Inoltre, nel punto 2.7, testualmente è affermato: "Gli
insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della
componente docente negli organi scolastici con gli stessi
diritti e doveri degli altri
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insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e
finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla
valutazione per tale insegnamento (...)".
C'è da aggiungere la sentenza della Corte costituzionale,
emessa in data 13 gennaio 1991, sull'eccezione di
incostituzionalità sollevata dal pretore di San Giovanni
Valdarno (Firenze), il quale, in data 6 novembre 1990, aveva
emanato un provvedimento "urgente e provvisorio" che
autorizzava una coppia di genitori a far allontanare da una
scuola media di primo grado il proprio figlio, non avvalentesi
dell'ora di religione cattolica.
Nella sentenza della Corte costituzionale del 18 maggio
1989, n. 203, tra l'altro, erano stati confermati i seguenti
punti:
a) la dichiarata legittimità costituzionale
dell'articolo 9 del Protocollo addizionale del Concordato;
b) la pari dignità culturale e formativa
dell'insegnamento della religione cattolica, rispetto ad ogni
altra disciplina scolastica;
c) la collocazione dell'insegnamento della
religione cattolica, anche oraria, nella scuola, secondo
criteri comuni alle altre discipline e il suo inserimento nel
progetto educativo della scuola, nella programmazione
didattica e curriculare;
d) la conseguente posizione giuridica del docente
di religione cattolica che, essendo insegnante di una
disciplina scolastica a tutti gli effetti, "obbligatoria" per
chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il
suo servizio alla pari degli altri docenti.
Tutto ciò premesso, appare evidente l'esigenza di
regolamentare una materia che ancora vive di ambiguità sotto
il profilo legislativo. Dopo oltre 60 anni di insegnamento
religioso concordatario (ex-lege 5 giugno 1930, n. 824)
e ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione italiana ("la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni"), rimane assurda la posizione "precaria" e
l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione
cattolica, pur riconosciuti idonei (cioè abilitati
all'insegnamento) per una disciplina di cui pure si enuncia la
pari dignità con le altre discipline scolastiche.
Il servizio dei docenti di religione nella scuola non è e
non deve essere considerato come "di parte", ma come
proponibile a tutti gli studenti della scuola italiana.
La Repubblica italiana riconosce, infatti, il valore della
cultura religiosa; riconosce, altresì, che "i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano".
D'altronde, allo stato attuale, non risulta alcun
disconoscimento della cultura religiosa né alcuna rinunzia a
tale patrimonio storico.
Gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della
religione cattolica costituiscono più del 90 per cento del
totale dei frequentanti la scuola italiana.
Questo è un dato che, ben compreso e valutato, può
eliminare pregiudizi e incomprensioni.
L'insegnamento della religione cattolica non si configura
come "catechesi" e neppure come "l'ora dei cattolici" e non
richiede a chi se ne avvale di condividere scelte religiose e
visioni del mondo.
L'insegnamento della religione cattolica costituisce una
disciplina curriculare, capace di esprimere sempre meglio le
sue potenzialità a sostegno della crescita culturale degli
studenti e quale progetto educativo pienamente conforme alle
finalità della scuola, avente a fondamento non solo il
Concordato, ma anche la stessa natura dello Stato democratico
italiano, laico e pluralista.
Insieme con la presente proposta di legge, concernente lo
stato giuridico dei docenti di religione, occorrerà
predisporre una specifica disposizione sull'ora alternativa
per la costituzione di uno spazio culturale
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di pari dignità rispetto all'insegnamento della
religione cattolica, per coloro che non se ne avvalgono,
perché si superi l'attuale fase dell'ora "del nulla", in
mancanza di una proposta di spessore giuridico adeguato da
parte della scuola e dello Stato.
In conseguenza di quanto esposto, la presente proposta di
legge prevede che la Repubblica italiana possa garantire a
quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione
cattolica un insegnamento di "cultura religiosa", di cui si
assuma
la piena e diretta responsabilità, definendone contenuti e
modalità.
Onorevoli colleghi, vogliamo avanzare la speranza che per i
docenti di religione cattolica, portatori di un lavoro
prezioso, per i valori culturali ed educativi che trasmettono
e testimoniano, venga adeguatamente riconosciuto uno stato
giuridico attraverso uno specifico atto legislativo, con
l'augurio che il Parlamento sappia e voglia trovare
convergenze necessarie per giungere all'approvazione di tale
atto.
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