Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3532
DDL0238-0002
Progetto di legge Camera n. 238 - testo presentato - (DDL12-238)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C238. TESTIPDL
...C238.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC238 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'accordo, con protocollo
  addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
  modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
  tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato con
  legge 25 marzo 1985, n. 121, all'articolo 9, numero 2,
  afferma: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della
  cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
  cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
  italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità
  della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle
  scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".
    L'intesa del 14 dicembre 1985 fra il Presidente della
  Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della
  pubblica
  istruzione (decreto del Presidente della Repubblica 16
  dicembre 1985, n. 751, cui si è data esecuzione col punto 2.5)
  recita: "L'insegnamento della religione cattolica è impartito
  da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta
  dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati,
  d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità
  scolastiche ai sensi della normativa statale (...).
  L'ordinario diocesano (...) propone i nominativi delle persone
  ritenute idonee in possesso di titoli di qualificazione
  professionale di cui al successivo punto 4".
    Inoltre, nel punto 2.7, testualmente è affermato: "Gli
  insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della
  componente docente negli organi scolastici con gli stessi
  diritti e doveri degli altri
 
                               Pag. 2
 
  insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e
  finali solo per gli alunni che si sono avvalsi
  dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto
  previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla
  valutazione per tale insegnamento (...)".
    C'è da aggiungere la sentenza della Corte costituzionale,
  emessa in data 13 gennaio 1991, sull'eccezione di
  incostituzionalità sollevata dal pretore di San Giovanni
  Valdarno (Firenze), il quale, in data 6 novembre 1990, aveva
  emanato un provvedimento "urgente e provvisorio" che
  autorizzava una coppia di genitori a far allontanare da una
  scuola media di primo grado il proprio figlio, non avvalentesi
  dell'ora di religione cattolica.
    Nella sentenza della Corte costituzionale del 18 maggio
  1989, n. 203, tra l'altro, erano stati confermati i seguenti
  punti:
      a)  la dichiarata legittimità costituzionale
  dell'articolo 9 del Protocollo addizionale del Concordato;
      b)  la pari dignità culturale e formativa
  dell'insegnamento della religione cattolica, rispetto ad ogni
  altra disciplina scolastica;
      c)  la collocazione dell'insegnamento della
  religione cattolica, anche oraria, nella scuola, secondo
  criteri comuni alle altre discipline e il suo inserimento nel
  progetto educativo della scuola, nella programmazione
  didattica e curriculare;
      d)  la conseguente posizione giuridica del docente
  di religione cattolica che, essendo insegnante di una
  disciplina scolastica a tutti gli effetti, "obbligatoria" per
  chi se ne avvale, deve essere messo in grado di svolgere il
  suo servizio alla pari degli altri docenti.
    Tutto ciò premesso, appare evidente l'esigenza di
  regolamentare una materia che ancora vive di ambiguità sotto
  il profilo legislativo.  Dopo oltre 60 anni di insegnamento
  religioso concordatario  (ex-lege  5 giugno 1930, n. 824)
  e ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione italiana ("la
  Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
  applicazioni"), rimane assurda la posizione "precaria" e
  l'assenza di uno specifico ruolo degli insegnanti di religione
  cattolica, pur riconosciuti idonei (cioè abilitati
  all'insegnamento) per una disciplina di cui pure si enuncia la
  pari dignità con le altre discipline scolastiche.
    Il servizio dei docenti di religione nella scuola non è e
  non deve essere considerato come "di parte", ma come
  proponibile a tutti gli studenti della scuola italiana.
    La Repubblica italiana riconosce, infatti, il valore della
  cultura religiosa; riconosce, altresì, che "i principi del
  cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
  italiano".
    D'altronde, allo stato attuale, non risulta alcun
  disconoscimento della cultura religiosa né alcuna rinunzia a
  tale patrimonio storico.
    Gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della
  religione cattolica costituiscono più del 90 per cento del
  totale dei frequentanti la scuola italiana.
    Questo è un dato che, ben compreso e valutato, può
  eliminare pregiudizi e incomprensioni.
    L'insegnamento della religione cattolica non si configura
  come "catechesi" e neppure come "l'ora dei cattolici" e non
  richiede a chi se ne avvale di condividere scelte religiose e
  visioni del mondo.
    L'insegnamento della religione cattolica costituisce una
  disciplina curriculare, capace di esprimere sempre meglio le
  sue potenzialità a sostegno della crescita culturale degli
  studenti e quale progetto educativo pienamente conforme alle
  finalità della scuola, avente a fondamento non solo il
  Concordato, ma anche la stessa natura dello Stato democratico
  italiano, laico e pluralista.
    Insieme con la presente proposta di legge, concernente lo
  stato giuridico dei docenti di religione, occorrerà
  predisporre una specifica disposizione sull'ora alternativa
  per la costituzione di uno spazio culturale
 
                               Pag. 3
 
  di pari dignità rispetto all'insegnamento della
  religione cattolica, per coloro che non se ne avvalgono,
  perché si superi l'attuale fase dell'ora "del nulla", in
  mancanza di una proposta di spessore giuridico adeguato da
  parte della scuola e dello Stato.
    In conseguenza di quanto esposto, la presente proposta di
  legge prevede che la Repubblica italiana possa garantire a
  quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione
  cattolica un insegnamento di "cultura religiosa", di cui si
  assuma
  la piena e diretta responsabilità, definendone contenuti e
  modalità.
    Onorevoli colleghi, vogliamo avanzare la speranza che per i
  docenti di religione cattolica, portatori di un lavoro
  prezioso, per i valori culturali ed educativi che trasmettono
  e testimoniano, venga adeguatamente riconosciuto uno stato
  giuridico attraverso uno specifico atto legislativo, con
  l'augurio che il Parlamento sappia e voglia trovare
  convergenze necessarie per giungere all'approvazione di tale
  atto.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-238 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0238 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=023800 00 FASCIDC=12DDL0238 SORTNAV=0023800 000 00000 ZZDDLC238 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati