| 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, autorizza i provveditori agli studi a predisporre,
d'intesa con l'ordinario diocesano, gli elenchi dei docenti di
religione cattolica per ciascuna provincia.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono specificati i titoli
ed i requisiti, le eventuali prove richieste, nonché i criteri
per formare le graduatorie partitamente per la scuola materna,
elementare, media secondaria e superiore.
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