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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3540
DDL0239-0002
Progetto di legge Camera n. 239 - testo presentato - (DDL12-239)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C239. TESTIPDL
...C239.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC239 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'analisi della struttura sociale
  del nostro Paese riporta da molto tempo, trasformandosi ormai
  in un dato costante, la continua contrazione dell'indice di
  natalità; se da un lato la natalità risulta più bassa
  nell'Italia settentrionale rispetto al Mezzogiorno, dall'altro
  si deve riconoscere che gli ostacoli di natura socio-economica
  che una madre "del sud" si trova a dover affrontare sono ben
  superiori.
    In tal senso, proprio nell'ambito di una politica sociale
  volta alla tutela della maternità ed al "valore sociale della
  procreazione" che lo Stato deve riconoscere (articolo 1),
  riteniamo doveroso istituire delle misure di carattere
  economico allo scopo di stabilire pari opportunità sia per le
  madri, sia per gli stessi neonati, cui deve essere garantito
  il cosiddetto "minimo vitale".
    Siamo convinti cioè che lo Stato, per poter concretamente
  tutelare la maternità, in quanto tale, non possa limitarsi ad
  un mero riconoscimento del suo valore sociale, ma debba invece
  supportarlo sui due fronti: la madre ed il nascituro.
    Infatti se la prima ha bisogno di tutela, ancor più ne
  richiede il secondo, che nei primi mesi di vita necessita di
  una serie di supporti "per vivere"; arriviamo così al concetto
  di minimo vitale come è stato formulato dallo stesso Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale in alcuni suoi studi, e
  cioè: il livello di reddito che permette di superare la soglia
  della povertà.
 
                               Pag. 2
 
  Tale è pertanto la definizione che ci viene fornita ed
  entro la quale riteniamo di dover individuare ed estrapolare
  la particolare categoria dei neonati (e dei fanciulli nei
  primi anni di vita) che, come appena detto, hanno bisogno di
  specifici supporti.
    Per quanto riguarda le madri ci appare perfino superfluo
  ricordare ancora una volta quali e quante siano le
  discriminazioni fra le lavoratrici e tutte le altre madri,
  siano esse studentesse, disoccupate o - come riteniamo si
  debbano definire - le lavoratrici senza reddito riconosciuto,
  cioè le casalinghe.
    L'articolo 2 prevede a tale scopo l'istituzione di
  un'indennità di maternità, prendendo in considerazione gli
  ultimi due mesi di gravidanza ed i tre successivi alla
  nascita.  L'ammontare di tale indennità potrà essere rivalutato
  annualmente in base agli indici ISTAT.
    Per quanto riguarda invece l'assegno che viene corrisposto
  come minimo vitale (articolo 3) va precisato che esso è
  corrisposto al genitore - quindi senza distinzione tra la
  madre ed il padre - ed inoltre è corrisposto anche al genitore
  separato affidatario del neonato, ciò a sottolineare la nostra
  intenzione di riconoscere al fanciullo la titolarità
  dell'assegno.  Come detto, il principio che si vuole affermare
  è quello del diritto al minimo vitale che va calcolato avendo
  come parametro la media
  dei consumi relativa al Mezzogiorno, così come indicata
  dall'ISTAT; pertanto abbiamo ritenuto necessario precisare che
  sarà il consumo individuale medio nel Mezzogiorno ad essere
  preso in considerazione per la quantificazione e rivalutazione
  del minimo vitale.
    Come è ovvio, i supporti economici previsti da questa
  nostra proposta di legge sono estesi anche ai casi di adozione
  (articolo 6) e di figli naturali (articolo 7).
    L'erogazione delle suddette indennità è di competenza dei
  comuni, che potranno assorbire la voce "baliatico"
  (attualmente delegata dalla legge n. 142 del 1990 ai comuni)
  che nei capitoli del bilancio comunale non riteniamo affatto
  opportuna, anzi discriminante in quanto non considera tutti i
  neonati, ma quelli riconosciuti solo dalla madre, escludendone
  così la maggior parte.
    Affidiamo quindi alla sensibilità degli onorevoli colleghi
  l'approvazione della nostra proposta, che nel tentativo di
  rimuovere gli ostacoli di carattere economico che vedono
  ancora discriminate numerose categorie di madri, cerca di
  affermare per ogni fanciullo il diritto al minimo vitale e ciò
  al fine di adottare una costruttiva politica mirante
  all'effettivo riconoscimento del valore sociale della
  procreazione.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-239 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0239 TOTPAG=0005 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=011 PAGFIN=0002 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=023900 00 FASCIDC=12DDL0239 SORTNAV=0023900 000 00000 ZZDDLC239 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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