| Onorevoli Colleghi! -- L'analisi della struttura sociale
del nostro Paese riporta da molto tempo, trasformandosi ormai
in un dato costante, la continua contrazione dell'indice di
natalità; se da un lato la natalità risulta più bassa
nell'Italia settentrionale rispetto al Mezzogiorno, dall'altro
si deve riconoscere che gli ostacoli di natura socio-economica
che una madre "del sud" si trova a dover affrontare sono ben
superiori.
In tal senso, proprio nell'ambito di una politica sociale
volta alla tutela della maternità ed al "valore sociale della
procreazione" che lo Stato deve riconoscere (articolo 1),
riteniamo doveroso istituire delle misure di carattere
economico allo scopo di stabilire pari opportunità sia per le
madri, sia per gli stessi neonati, cui deve essere garantito
il cosiddetto "minimo vitale".
Siamo convinti cioè che lo Stato, per poter concretamente
tutelare la maternità, in quanto tale, non possa limitarsi ad
un mero riconoscimento del suo valore sociale, ma debba invece
supportarlo sui due fronti: la madre ed il nascituro.
Infatti se la prima ha bisogno di tutela, ancor più ne
richiede il secondo, che nei primi mesi di vita necessita di
una serie di supporti "per vivere"; arriviamo così al concetto
di minimo vitale come è stato formulato dallo stesso Ministero
del lavoro e della previdenza sociale in alcuni suoi studi, e
cioè: il livello di reddito che permette di superare la soglia
della povertà.
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Tale è pertanto la definizione che ci viene fornita ed
entro la quale riteniamo di dover individuare ed estrapolare
la particolare categoria dei neonati (e dei fanciulli nei
primi anni di vita) che, come appena detto, hanno bisogno di
specifici supporti.
Per quanto riguarda le madri ci appare perfino superfluo
ricordare ancora una volta quali e quante siano le
discriminazioni fra le lavoratrici e tutte le altre madri,
siano esse studentesse, disoccupate o - come riteniamo si
debbano definire - le lavoratrici senza reddito riconosciuto,
cioè le casalinghe.
L'articolo 2 prevede a tale scopo l'istituzione di
un'indennità di maternità, prendendo in considerazione gli
ultimi due mesi di gravidanza ed i tre successivi alla
nascita. L'ammontare di tale indennità potrà essere rivalutato
annualmente in base agli indici ISTAT.
Per quanto riguarda invece l'assegno che viene corrisposto
come minimo vitale (articolo 3) va precisato che esso è
corrisposto al genitore - quindi senza distinzione tra la
madre ed il padre - ed inoltre è corrisposto anche al genitore
separato affidatario del neonato, ciò a sottolineare la nostra
intenzione di riconoscere al fanciullo la titolarità
dell'assegno. Come detto, il principio che si vuole affermare
è quello del diritto al minimo vitale che va calcolato avendo
come parametro la media
dei consumi relativa al Mezzogiorno, così come indicata
dall'ISTAT; pertanto abbiamo ritenuto necessario precisare che
sarà il consumo individuale medio nel Mezzogiorno ad essere
preso in considerazione per la quantificazione e rivalutazione
del minimo vitale.
Come è ovvio, i supporti economici previsti da questa
nostra proposta di legge sono estesi anche ai casi di adozione
(articolo 6) e di figli naturali (articolo 7).
L'erogazione delle suddette indennità è di competenza dei
comuni, che potranno assorbire la voce "baliatico"
(attualmente delegata dalla legge n. 142 del 1990 ai comuni)
che nei capitoli del bilancio comunale non riteniamo affatto
opportuna, anzi discriminante in quanto non considera tutti i
neonati, ma quelli riconosciuti solo dalla madre, escludendone
così la maggior parte.
Affidiamo quindi alla sensibilità degli onorevoli colleghi
l'approvazione della nostra proposta, che nel tentativo di
rimuovere gli ostacoli di carattere economico che vedono
ancora discriminate numerose categorie di madri, cerca di
affermare per ogni fanciullo il diritto al minimo vitale e ciò
al fine di adottare una costruttiva politica mirante
all'effettivo riconoscimento del valore sociale della
procreazione.
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