| 1. L'indennità e l'assegno, di cui agli articoli 2 e 3,
nelle medesime misure e nei termini ivi previsti, sono
corrisposti anche per l'ingresso del bambino adottato o
affidato in preadozione e, comunque, non oltre il compimento
del sesto anno di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata
dalla madre o dall'avente diritto al proprio comune di
residenza entro il termine perentorio di trenta giorni
dall'ingresso del bambino. Ad essa deve essere allegata
certificazione atta ad attestare le condizioni di cui
all'articolo 3.
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