| 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, stimati in lire 500 miliardi annui, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19941996, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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