| Onorevoli Colleghi! -- Convinti di trovare, nel rinnovato
Parlamento, quell'interesse e quella partecipazione che si
conviene ad un argomento così importante e delicato ed in
esecuzione del nostro progetto normativo riguardante il
recupero della famiglia, non potevamo tralasciare un attento
ed accurato riesame della legge istitutiva dei consultori.
La fondamentale importanza che queste istituzioni assumono
quali supporti necessari per la compagine familiare, si desume
dallo spirito informatore della legge stessa, che
nell'articolo 1 parla appunto di "Servizio di assistenza alla
famiglia...".
A distanza di quasi 20 anni dall'entrata in vigore della
legge istitutiva dei consultori familiari (legge 29 luglio
1975, n. 405) nasce l'esigenza di una verifica, poiché i dati
non sono confortanti: dall'ultimo
congresso nazionale sui consultori tenuto a Rimini nel maggio
1990 sono emersi problemi e fratture riguardanti la effettiva
realizzazione dello spirito informatore della legge.
In breve questi i punti più salienti della questione:
1) disomogeneità della esecuzione della legge a livello
nazionale, con forti sperequazioni tra nord e sud a discapito
di quest'ultimo;
2) forte "sanitarizzazione" della struttura consultoriale
a discapito della funzione reale di sostegno etico-sociale. Il
servizio consultoriale era noto come l'alternativa al servizio
sanitario: esso è di fatto, un semplice doppione, però, dello
stesso, o addirittura una semplice appendice; il consultorio,
nella maggior parte dei casi, è
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diventato un reparto ospedaliero, senza peraltro avere ruoli
specifici data la occasionalità dell'impegno di ginecologi e
psicologi;
3) assoluta inadeguatezza delle attività di prevenzione,
informazione e controllo volti alla crescita civile e
all'approfondimento delle tematiche sociali, dando priorità
alla risoluzione del caso singolo e della situazione di
emergenza;
4) utilizzo di alcune figure professionali (ginecologo,
psicoanalista) a discapito di altre di non secondaria
importanza (sociologo, teologo, legale);
5) assenza quasi totale di corsi di aggiornamento
obbligatori per tutti gli operatori.
Sembra opportuno quindi alla luce di questi problemi,
apportare alcune modifiche e completare la citata legge n. 405
del 1975; così al primo comma dell'articolo 1 si aggiunge la
lettera d-bis) nella quale si sottolinea l'importanza
della funzione promozionale del consultorio nei riguardi della
famiglia essendo questa, nella sua unità, il punto di inizio
per l'attività consultoriale nonché quello d'arrivo, e nel
quale si accentua anche la funzione di prevenzione riguardo
allo scioglimento del matrimonio.
Nel primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 405
del 1975, si abroga la lettera a) per realizzare la
"desanitarizzazione" dei consultori attribuendo ad essi
una funzione autonoma e parallela rispetto alle unità
sanitarie locali; sempre per lo stesso scopo alla lettera
b) del medesimo comma viene invertito l'ordine delle
finalità del consultorio dando priorità a quelle sociali e
assistenziali rispetto a quelle sanitarie.
L'articolo 3 della legge n. 405 del 1975 viene modificato
in modo da mettere in evidenza l'importanza di più categorie
professionali impegnate come operatori del consultorio e tutte
unite da una deontologia che, al di là di quella tipica di
ogni singola professione, sia corrispondente ai princìpi
sanciti dall'articolo 1, primo comma, lettera d-bis);
inoltre viene aggiunto un secondo comma nel quale si
prevede e regola la figura del consulente familiare che,
scelto fra le categorie professionali indicate nel primo
comma, svolga funzioni di trait d'union tra la famiglia
e il consultorio, avvicinando quanto più è possibile
l'erogazione dei servizi al luogo di vita della famiglia. E'
inoltre introdotto l'articolo 3- bis con cui si prevedono
e regolano corsi annuali di aggiornamento obbligatori nelle
materie specifiche per le singole categorie professionali
riguardanti le problematiche della famiglia.
E' infine aggiunto un secondo comma all'articolo 6 della
medesima legge n. 405 del 1975 che istituisce un organo di
controllo statale dipendente dal Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri che
attraverso il difensore civico e in collaborazione con lo
stesso avrà il compito di coordinare la politica
consultoriale.
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