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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3551
DDL0240-0002
Progetto di legge Camera n. 240 - testo presentato - (DDL12-240)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C240. TESTIPDL
...C240.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC240 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Convinti di trovare, nel rinnovato
  Parlamento, quell'interesse e quella partecipazione che si
  conviene ad un argomento così importante e delicato ed in
  esecuzione del nostro progetto normativo riguardante il
  recupero della famiglia, non potevamo tralasciare un attento
  ed accurato riesame della legge istitutiva dei consultori.
    La fondamentale importanza che queste istituzioni assumono
  quali supporti necessari per la compagine familiare, si desume
  dallo spirito informatore della legge stessa, che
  nell'articolo 1 parla appunto di "Servizio di assistenza alla
  famiglia...".
    A distanza di quasi 20 anni dall'entrata in vigore della
  legge istitutiva dei consultori familiari (legge 29 luglio
  1975, n. 405) nasce l'esigenza di una verifica, poiché i dati
  non sono confortanti: dall'ultimo
  congresso nazionale sui consultori tenuto a Rimini nel maggio
  1990 sono emersi problemi e fratture riguardanti la effettiva
  realizzazione dello spirito informatore della legge.
    In breve questi i punti più salienti della questione:
      1) disomogeneità della esecuzione della legge a livello
  nazionale, con forti sperequazioni tra nord e sud a discapito
  di quest'ultimo;
      2) forte "sanitarizzazione" della struttura consultoriale
  a discapito della funzione reale di sostegno etico-sociale.  Il
  servizio consultoriale era noto come l'alternativa al servizio
  sanitario: esso è di fatto, un semplice doppione, però, dello
  stesso, o addirittura una semplice appendice; il consultorio,
  nella maggior parte dei casi, è
 
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  diventato un reparto ospedaliero, senza peraltro avere ruoli
  specifici data la occasionalità dell'impegno di ginecologi e
  psicologi;
      3) assoluta inadeguatezza delle attività di prevenzione,
  informazione e controllo volti alla crescita civile e
  all'approfondimento delle tematiche sociali, dando priorità
  alla risoluzione del caso singolo e della situazione di
  emergenza;
      4) utilizzo di alcune figure professionali (ginecologo,
  psicoanalista) a discapito di altre di non secondaria
  importanza (sociologo, teologo, legale);
      5) assenza quasi totale di corsi di aggiornamento
  obbligatori per tutti gli operatori.
    Sembra opportuno quindi alla luce di questi problemi,
  apportare alcune modifiche e completare la citata legge n. 405
  del 1975; così al primo comma dell'articolo 1 si aggiunge la
  lettera  d-bis)  nella quale si sottolinea l'importanza
  della funzione promozionale del consultorio nei riguardi della
  famiglia essendo questa, nella sua unità, il punto di inizio
  per l'attività consultoriale nonché quello d'arrivo, e nel
  quale si accentua anche la funzione di prevenzione riguardo
  allo scioglimento del matrimonio.
    Nel primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 405
  del 1975, si abroga la lettera  a)  per realizzare la
  "desanitarizzazione" dei consultori attribuendo ad essi
  una funzione autonoma e parallela rispetto alle unità
  sanitarie locali; sempre per lo stesso scopo alla lettera
  b)  del medesimo comma viene invertito l'ordine delle
  finalità del consultorio dando priorità a quelle sociali e
  assistenziali rispetto a quelle sanitarie.
    L'articolo 3 della legge n. 405 del 1975 viene modificato
  in modo da mettere in evidenza l'importanza di più categorie
  professionali impegnate come operatori del consultorio e tutte
  unite da una deontologia che, al di là di quella tipica di
  ogni singola professione, sia corrispondente ai princìpi
  sanciti dall'articolo 1, primo comma, lettera  d-bis);
  inoltre viene aggiunto un secondo comma nel quale si
  prevede e regola la figura del consulente familiare che,
  scelto fra le categorie professionali indicate nel primo
  comma, svolga funzioni di  trait d'union  tra la famiglia
  e il consultorio, avvicinando quanto più è possibile
  l'erogazione dei servizi al luogo di vita della famiglia.  E'
  inoltre introdotto l'articolo 3- bis  con cui si prevedono
  e regolano corsi annuali di aggiornamento obbligatori nelle
  materie specifiche per le singole categorie professionali
  riguardanti le problematiche della famiglia.
    E' infine aggiunto un secondo comma all'articolo 6 della
  medesima legge n. 405 del 1975 che istituisce un organo di
  controllo statale dipendente dal Dipartimento per gli affari
  sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri che
  attraverso il difensore civico e in collaborazione con lo
  stesso avrà il compito di coordinare la politica
  consultoriale.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-240 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0240 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=024000 00 FASCIDC=12DDL0240 SORTNAV=0024000 000 00000 ZZDDLC240 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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