| 1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio
1975, n. 405, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" d-bis) la divulgazione delle informazioni idonee e
le attività idonee a promuovere la nascita e la unione stabile
della famiglia ovvero a prevenirne il facile scioglimento".
| |