| 1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 2
della legge 29 luglio 1975, n. 405, è abrogata.
2. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2
della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituita dalla
seguente:
" b) i consultori possono essere istituiti anche da
istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità
sociali assistenziali e sanitarie senza scopo di lucro quali
presìdi di gestione convenzionata o diretta delle unità
sanitarie locali".
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