| 1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
sostituito dal seguente:
"&&3Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di
assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di
titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina,
psicologia, assistenza sociale, teologia, giurisprudenza,
economia e commercio, nonché dell'abilitazione, ove
prescritta, all'esercizio professionale.
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2. In ogni consultorio è prevista la presenza obbligatoria
del consulente familiare specializzato in assistenza sociale o
psicologica che funge da tramite con le famiglie i cui
componenti si rivolgono alla struttura consultoriale".
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