| 1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
inserito il seguente:
"&&3Art. 3- bis. - 1. Sono istituiti corsi annuali
di aggiornamento obbligatori per le singole categorie
professionali di cui all'articolo 3 nelle materie specifiche
riguardanti le problematiche della famiglia".
2. I corsi di cui all'articolo 3- bis della citata
legge n. 405 del 1975, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono disciplinati con decreto del Ministro per gli
affari sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
| |