| 1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni regione è istituito un organo di controllo statale
dipendente dal Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri che, in collaborazione
con il difensore civico, ove previsto, ha compiti di vigilanza
sull'attività dei consultori esistenti nella regione, nonché
di coordinamento con la politica consultoriale nazionale".
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