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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3558
DDL0241-0002
Progetto di legge Camera n. 241 - testo presentato - (DDL12-241)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C241. TESTIPDL
...C241.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC241 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 7 agosto 1990, n. 239, ha
  modificato le disposizioni - prima stabilite dal decreto del
  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - relative
  al collocamento a riposo, fuori ruolo dei professori
  universitari ordinari ed associati.
    In particolare, con questa nuova norma, è stata
  riconosciuta - ma solo ai professori ordinari - la possibilità
  di scelta, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
  fra il mantenimento in ruolo oppure il collocamento nello
  status  del "fuori ruolo".  In altre parole, gli ordinari
  che hanno compiuto i 65 anni scelgono se restare in ruolo
  oppure no, per i successivi cinque anni, sino a quando cioè
  verranno collocati a riposo avendo compiuto i 70 anni.
    Ma tale scelta non è riconosciuta ai professori associati
  che sono invece collocati automaticamente fuori ruolo ai 65
  anni.  Ora, però, all'interno della così detta seconda fascia
  vi sono anche i professori associati ex incaricati
  stabilizzati che permangono in ruolo - senza passare nel limbo
  del fuori ruolo - sino al raggiungimento dell'età
  pensionabile; si viene così a creare un divario, una vera e
  propria discriminazione, fra persone appartenenti alla
  medesima categoria, al medesimo livello.
    Ciò che noi intendiamo portare con maggiore evidenza
  all'attenzione dei colleghi, sono quindi le conseguenze che da
  tali nuove disposizioni ricadono sui professori della facoltà
  di medicina.  Infatti, nel momento in cui sono collocati fuori
  ruolo ad
 
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  essi viene precluso l'insegnamento agli studenti
  universitari, mentre possono continuare a tenere i corsi nelle
  varie scuole di specializzazione.
    Inoltre - ed è ciò che determina i più gravi problemi -
  coloro che si trovano nello  status  del fuori ruolo sono
  altresì esclusi dalla possibilità di svolgere attività
  assistenziale presso gli istituti clinici e gli enti
  ospedalieri, con la conseguenza che essi non hanno più titolo
  alle corrispondenti indennità riconosciute, proprio in questo
  caso, dalla legge 25 marzo 1971, n. 213.
    Da tutto ciò discende che un professore associato collocato
  fuori ruolo, potrà percepire unicamente il compenso derivante
  dal suo impegno universitario, mentre gli viene a mancare (fra
  le voci della propria retribuzione) quello relativo
  all'attività assistenziale che non può più svolgere.  Ciò
  significa che la sua pensione sarà sensibilmente inferiore a
  quella di coloro che sono, invece, potuti rimanere in ruolo,
  conservando tutti i vantaggi professionali e quindi anche
  economici.  Tanto più che in tal senso - bisogna ricordarlo -
  le somme percepite a titolo di indennità e previste dalla
  citata legge 25 marzo 1971, n. 213, sono da considerarsi
  valide a tutti gli effetti nel calcolo della pensione, proprio
  come ha dichiarato la stessa Corte costituzionale nella sua
  sentenza n. 126 del giugno-luglio 1981 quando si è pronunciata
  per l'illegittimità di quelle norme che invece escludevano dal
  computo della pensione questa indennità.
    Ne deriva quindi, come si accennava dinanzi, che i
  professori associati posti fuori ruolo (della facoltà di
  medicina) sono fortemente penalizzati nel calcolo finale della
  loro pensione.
    In altre parole, mentre gli associati exstabilizzati
  permangono in ruolo, con il conseguente privilegio di svolgere
  attività assistenziale, percependo così l'indennità che si va
  ad aggiungere alle altre voci dello stipendio, sulla base del
  quale sarà calcolata la loro pensione; agli altri professori,
  pure appartenenti alla seconda fascia, il computo della
  pensione viene fatto anche sulla base degli ultimi stipendi,
  che non comprendono la indennità assistenziale.
    Sono queste, onorevoli colleghi, le motivazioni che ci
  hanno portato alla formulazione di questa proposta di legge
  che ora affidiamo alla Camera per una sua rapida approvazione,
  al fine di riconoscere anche ai professori associati la
  possibilità di rimanere in ruolo fino ai 70 anni, sanando così
  una disparità che ha creato - in poco meno di quattro anni -
  tensioni ed ingiustizie all'interno di una stessa categoria di
  professionisti cui, peraltro, è affidata la gestione di un
  importantissimo settore: la salute dei cittadini e la
  formazione delle nuove classi di medici.
    Vale la pena ricordare, infine, che il testo della presente
  proposta è identico al testo già approvato in sede referente
  dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei
  deputati nella X legislatura.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-241 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0241 TOTPAG=0003 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=024100 00 FASCIDC=12DDL0241 SORTNAV=0024100 000 00000 ZZDDLC241 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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