| Onorevoli Colleghi! -- La legge 7 agosto 1990, n. 239, ha
modificato le disposizioni - prima stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - relative
al collocamento a riposo, fuori ruolo dei professori
universitari ordinari ed associati.
In particolare, con questa nuova norma, è stata
riconosciuta - ma solo ai professori ordinari - la possibilità
di scelta, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
fra il mantenimento in ruolo oppure il collocamento nello
status del "fuori ruolo". In altre parole, gli ordinari
che hanno compiuto i 65 anni scelgono se restare in ruolo
oppure no, per i successivi cinque anni, sino a quando cioè
verranno collocati a riposo avendo compiuto i 70 anni.
Ma tale scelta non è riconosciuta ai professori associati
che sono invece collocati automaticamente fuori ruolo ai 65
anni. Ora, però, all'interno della così detta seconda fascia
vi sono anche i professori associati ex incaricati
stabilizzati che permangono in ruolo - senza passare nel limbo
del fuori ruolo - sino al raggiungimento dell'età
pensionabile; si viene così a creare un divario, una vera e
propria discriminazione, fra persone appartenenti alla
medesima categoria, al medesimo livello.
Ciò che noi intendiamo portare con maggiore evidenza
all'attenzione dei colleghi, sono quindi le conseguenze che da
tali nuove disposizioni ricadono sui professori della facoltà
di medicina. Infatti, nel momento in cui sono collocati fuori
ruolo ad
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essi viene precluso l'insegnamento agli studenti
universitari, mentre possono continuare a tenere i corsi nelle
varie scuole di specializzazione.
Inoltre - ed è ciò che determina i più gravi problemi -
coloro che si trovano nello status del fuori ruolo sono
altresì esclusi dalla possibilità di svolgere attività
assistenziale presso gli istituti clinici e gli enti
ospedalieri, con la conseguenza che essi non hanno più titolo
alle corrispondenti indennità riconosciute, proprio in questo
caso, dalla legge 25 marzo 1971, n. 213.
Da tutto ciò discende che un professore associato collocato
fuori ruolo, potrà percepire unicamente il compenso derivante
dal suo impegno universitario, mentre gli viene a mancare (fra
le voci della propria retribuzione) quello relativo
all'attività assistenziale che non può più svolgere. Ciò
significa che la sua pensione sarà sensibilmente inferiore a
quella di coloro che sono, invece, potuti rimanere in ruolo,
conservando tutti i vantaggi professionali e quindi anche
economici. Tanto più che in tal senso - bisogna ricordarlo -
le somme percepite a titolo di indennità e previste dalla
citata legge 25 marzo 1971, n. 213, sono da considerarsi
valide a tutti gli effetti nel calcolo della pensione, proprio
come ha dichiarato la stessa Corte costituzionale nella sua
sentenza n. 126 del giugno-luglio 1981 quando si è pronunciata
per l'illegittimità di quelle norme che invece escludevano dal
computo della pensione questa indennità.
Ne deriva quindi, come si accennava dinanzi, che i
professori associati posti fuori ruolo (della facoltà di
medicina) sono fortemente penalizzati nel calcolo finale della
loro pensione.
In altre parole, mentre gli associati exstabilizzati
permangono in ruolo, con il conseguente privilegio di svolgere
attività assistenziale, percependo così l'indennità che si va
ad aggiungere alle altre voci dello stipendio, sulla base del
quale sarà calcolata la loro pensione; agli altri professori,
pure appartenenti alla seconda fascia, il computo della
pensione viene fatto anche sulla base degli ultimi stipendi,
che non comprendono la indennità assistenziale.
Sono queste, onorevoli colleghi, le motivazioni che ci
hanno portato alla formulazione di questa proposta di legge
che ora affidiamo alla Camera per una sua rapida approvazione,
al fine di riconoscere anche ai professori associati la
possibilità di rimanere in ruolo fino ai 70 anni, sanando così
una disparità che ha creato - in poco meno di quattro anni -
tensioni ed ingiustizie all'interno di una stessa categoria di
professionisti cui, peraltro, è affidata la gestione di un
importantissimo settore: la salute dei cittadini e la
formazione delle nuove classi di medici.
Vale la pena ricordare, infine, che il testo della presente
proposta è identico al testo già approvato in sede referente
dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei
deputati nella X legislatura.
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