| 1. I professori universitari associati possono optare per
il collocamento fuori ruolo o per la permanenza in ruolo a
decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, secondo le
stesse modalità previste dall'articolo 1, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 239.
2. Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio
dell'anno accademico successivo al compimento del
settantacinquesimo anno di età, e sono fatte salve le
disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in
possesso di specifici requisiti.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche ai professori
fuori ruolo a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 239, che abbiano chiesto il pensionamento anticipato al
fine di ovviare al danno previdenziale. Le competenti autorità
accademiche provvedono ad attribuire ai professori riammessi
in ruolo i precedenti incarichi didattici di ricerca ed
assistenziali.
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