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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge
ripropone norme oggetto di decreti-legge precedenti, non
convertiti nei termini costituzionali; esso mira ad assicurare
la continuità dei delicati interventi di prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze, già avviati con l'emanazione
del decreto-legge n. 3 del 1993, facenti capo alle competenze
del Dipartimento per gli affari sociali presso cui si svolgono
tutte le attività di gestione del Fondo per gli interventi per
la lotta alla droga.
L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento per gli
affari sociali, un nucleo operativo, struttura necessaria per
la migliore predisposizione e verifica dei progetti di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti. E' infatti opportuno rammentare che, nel
corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno
1990, n. 162, e del successivo testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali ben 3.521 richieste di
finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti
(amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).
L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a
circa 1.500 miliardi di lire e sulla base dei fondi
disponibili sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento
2.006 progetti per un totale di lire 471.948.470.722.
L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti
destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle
somme erogate, tenendo conto che gli interventi sono
indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono
necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di
quanto erogato, nonché il raggiungimento degli obiettivi
previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità
della legge.
L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto
da otto qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro,
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da quattro esperti particolarmente
competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle
associazioni delle famiglie, permette di assolvere nel modo
migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati
sull'effettiva realizzazione dei progetti. Il nucleo, sulla
base dei risultati del proprio lavoro, potrà fornire agli
organi competenti adeguate proposte sulla stessa formulazione
dei progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni
pubbliche e private al fine di garantire interventi funzionali
e flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del
territorio al mutare del fenomeno tossicodipendenza. L'azione
del nucleo operativo potrà quindi portare al coordinamento
funzionale delle risorse esistenti attraverso investimenti
mirati che possano avere anche una continuità nel tempo e
garantire una auspicabile unitarietà di intervento. Potranno
altresì essere acquisite tutte le ulteriori utili informazioni
per poter pervenire ad un miglioramento della qualità delle
iniziative. Per addivenire alla ottimizzazione dei risultati,
è previsto che il Ministro per gli affari sociali eserciti
compiti di coordinamento del nucleo operativo, in coerenza con
le funzioni delegate al Ministro stesso dal Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di tossicodipendenza.
Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al
fine di realizzare un opportuno e periodico rinnovamento, non
possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e
in tale arco di tempo sono
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rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere
del secondo anno.
L'articolo 2 detta una serie di disposizioni necessarie al
fine di promuovere un effettivo e proficuo coordinamento delle
attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti e delle attività finalizzate all'erogazione
dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle
tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e, in particolare, di
quelle di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134. Viene così
scelto lo strumento della costituzione presso il Dipartimento
per gli affari sociali di un "Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga", nel quale sono trasferiti anche gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. A valere su tale Fondo
sono finanziati, previa la necessaria istruttoria, i progetti
di prevenzione e recupero elaborati dai soggetti indicati al
comma 2, cioè da Amministrazioni statali, enti locali ed unità
sanitarie locali, soggetti privati, regioni. L'attività
istruttoria è svolta dalla commissione di cui all'articolo
127, comma 6, del citato testo unico, integrata da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri rispettivamente
interessati a seconda della finalità del contributo, nonché da
esponenti di regioni e comuni. Ciò garantirà una adeguata
rappresentatività ed una migliore capacità di valutazione dei
progetti. A questo proposito si richiama quanto detto in
precedenza sull'articolo 1 del decreto. I progetti sono
inoltrati all'Ufficio per il coordinamento dell'attività di
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze che viene con
il presente provvedimento istituito proprio in vista del
coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 in esame.
Il comma 2 dello stesso articolo detta inoltre la
ripartizione percentuale del Fondo fra le varie categorie di
soggetti che possono accedere ai contributi, con esplicita ed
evidenziata previsione per le regioni (lettera d).
La lettera b) del comma 2 indica alcune priorità di
finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e
dalle unità sanitarie locali. In particolare, sulla scia delle
risultanze della I Conferenza nazionale sulla droga, tenutasi
al Palermo dal 24 al 26 giugno 1993, è riconosciuta una
speciale rilevanza ai progetti denominati "di riduzione del
danno", strategia di intervento tra le più avanzate in materia
di tossicodipendenza. Per garantire il più possibile la
uniformità e la incisività di tale metodica, la norma in
questione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri vengano indicati i criteri per la
predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di
riduzione del danno.
Nello stesso comma 2, ove si prevede che i contributi
possono essere concessi ad enti privati solo se iscritti negli
albi regionali, si precisa che nell'erogazione si può
prescindere dalla iscrizione predetta (o dalla registrazione
temporanea sostitutiva) esclusivamente in via transitoria,
attribuendo rilevanza all'esistenza di convenzioni con
strutture pubbliche.
Il comma 3 prevede la flessibilità della ripartizione del
Fondo, come dettata dal comma 2, per permettere il recupero di
eventuali rimanenze dovute alla insufficienza od inadeguatezza
dei progetti presentati da uno dei soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d), a vantaggio
degli altri. E' altresì prevista la possibilità di utilizzo
nell'esercizio finanziario dell'anno successivo delle somme
eventualmente non utilizzate nell'anno precedente.
I commi da 5 a 9 prevedono nuovi meccanismi per
l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a
favore dei soggetti indicati nel comma 2, e soprattutto
penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi,
affidate alle ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle
delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica
determinazione delle modalità dei controlli avverrà con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni
applicative) si rende necessario perché l'esperienza finora
maturata ha inequivocabilmente dimostrato la necessità di
evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di
coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore
utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse
disponibili sul territorio. La concentrazione
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delle funzioni di erogazione presso il Dipartimento per
gli affari sociali favorirà certamente un intervento
equilibrato e tempestivo.
L'articolo 3 del decreto-legge rafforza e affina
opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle
tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va
effettuata secondo le corrette metodiche statistiche poste in
essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le
strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di
dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente
all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso. La
disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di
riferimento per la collettività, denominato "Sportello per il
cittadino", in analogia con quanto già avviene in relazione ad
altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello
offrirà in modo semplice e immediato, a chiunque ne faccia
richiesta, informazioni, assistenza e indirizzo nel campo
della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.
Infine, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3,
sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al
Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa
necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra
disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da
parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre.
La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta
elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi
trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della
relazione al Parlamento.
L'articolo 4 aggiunge un comma (3- bis) all'articolo
129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, che prevede la concessione di
edifici e strutture appartenenti allo Stato, ad enti che
intendono destinarli a centri di cura e recupero dei
tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in
armonia con la concentrazione di competenze presso il
Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività
istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento;
inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un
provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro
centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine
del giorno del Consiglio dei ministri.
L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere
funzionali i cosiddetti "SERT" (servizi per le
tossicodipendenze delle unità sanitarie locali). La norma
prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di
coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai
concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto,
abbia svolto presso il SERT attività per un congruo periodo di
tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli
di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in
rapporto convenzionale. Ciò consente di utilizzare e
valorizzare esperienze professionali già acquisite, che
verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo
rapido) iter di reclutamento a mezzo di concorsi aperti
all'esterno.
Infine, il testo del presente decretolegge reca una norma
destinata al potenziamento degli interventi in favore delle
persone immigrate extracomunitarie, rispondendo in tal modo
alle urgenti necessità evidenziatesi nel campo. Per effetto
della disposizione prevista all'articolo 6, si provvede al
recupero dei fondi già destinati alle regioni e per i quali,
in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decretolegge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta la revoca
dell'assegnazione. Detti fondi non utilizzati dalle regioni
verranno riassegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
consentendo così al Ministro per gli affari sociali di
procedere al loro riutilizzo per le medesime finalità indicate
al citato articolo 11, vale a dire la realizzazione di centri
di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati
extracomunitari, gli esuli e i loro familiari.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, il presente decreto-legge viene ora presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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