Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


356
DDL0020-0002
Progetto di legge Camera n. 20 - testo presentato - (DDL12-20)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C20. TESTIPDL
...C20.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC20 ZZ12 ZZRL ZZPR
                               Pag. 2
 
    Onorevoli  Deputati! - Il presente decreto-legge
  ripropone norme oggetto di decreti-legge precedenti, non
  convertiti nei termini costituzionali; esso mira ad assicurare
  la continuità dei delicati interventi di prevenzione e
  recupero dalle tossicodipendenze, già avviati con l'emanazione
  del decreto-legge n. 3 del 1993, facenti capo alle competenze
  del Dipartimento per gli affari sociali presso cui si svolgono
  tutte le attività di gestione del Fondo per gli interventi per
  la lotta alla droga.
    L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento per gli
  affari sociali, un nucleo operativo, struttura necessaria per
  la migliore predisposizione e verifica dei progetti di
  prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti.  E' infatti opportuno rammentare che, nel
  corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno
  1990, n. 162, e del successivo testo unico approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
  309, sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri
  - Dipartimento per gli affari sociali ben 3.521 richieste di
  finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti
  (amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).
    L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a
  circa 1.500 miliardi di lire e sulla base dei fondi
  disponibili sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento
  2.006 progetti per un totale di lire 471.948.470.722.
    L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti
  destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle
  somme erogate, tenendo conto che gli interventi sono
  indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono
  necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di
  quanto erogato, nonché il raggiungimento degli obiettivi
  previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità
  della legge.
    L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto
  da otto qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro,
  dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
  pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
  previdenza sociale e dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, da quattro esperti particolarmente
  competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di
  efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle
  associazioni delle famiglie, permette di assolvere nel modo
  migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati
  sull'effettiva realizzazione dei progetti.  Il nucleo, sulla
  base dei risultati del proprio lavoro, potrà fornire agli
  organi competenti adeguate proposte sulla stessa formulazione
  dei progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni
  pubbliche e private al fine di garantire interventi funzionali
  e flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del
  territorio al mutare del fenomeno tossicodipendenza.  L'azione
  del nucleo operativo potrà quindi portare al coordinamento
  funzionale delle risorse esistenti attraverso investimenti
  mirati che possano avere anche una continuità nel tempo e
  garantire una auspicabile unitarietà di intervento.  Potranno
  altresì essere acquisite tutte le ulteriori utili informazioni
  per poter pervenire ad un miglioramento della qualità delle
  iniziative.  Per addivenire alla ottimizzazione dei risultati,
  è previsto che il Ministro per gli affari sociali eserciti
  compiti di coordinamento del nucleo operativo, in coerenza con
  le funzioni delegate al Ministro stesso dal Presidente del
  Consiglio dei ministri in materia di tossicodipendenza.
    Occorre far rilevare che i membri del nucleo operativo, al
  fine di realizzare un opportuno e periodico rinnovamento, non
  possono far parte del nucleo stesso per più di cinque anni e
  in tale arco di tempo sono
 
                               Pag. 3
 
  rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere
  del secondo anno.
    L'articolo 2 detta una serie di disposizioni necessarie al
  fine di promuovere un effettivo e proficuo coordinamento delle
  attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
  tossicodipendenti e delle attività finalizzate all'erogazione
  dei diversi contributi previsti dal testo unico sulle
  tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e, in particolare, di
  quelle di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134.  Viene così
  scelto lo strumento della costituzione presso il Dipartimento
  per gli affari sociali di un "Fondo nazionale di intervento
  per la lotta alla droga", nel quale sono trasferiti anche gli
  stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di
  previsione del Ministero dell'interno.  A valere su tale Fondo
  sono finanziati, previa la necessaria istruttoria, i progetti
  di prevenzione e recupero elaborati dai soggetti indicati al
  comma 2, cioè da Amministrazioni statali, enti locali ed unità
  sanitarie locali, soggetti privati, regioni.  L'attività
  istruttoria è svolta dalla commissione di cui all'articolo
  127, comma 6, del citato testo unico, integrata da un
  rappresentante per ciascuno dei Ministeri rispettivamente
  interessati a seconda della finalità del contributo, nonché da
  esponenti di regioni e comuni.  Ciò garantirà una adeguata
  rappresentatività ed una migliore capacità di valutazione dei
  progetti.  A questo proposito si richiama quanto detto in
  precedenza sull'articolo 1 del decreto.  I progetti sono
  inoltrati all'Ufficio per il coordinamento dell'attività di
  prevenzione e recupero delle tossicodipendenze che viene con
  il presente provvedimento istituito proprio in vista del
  coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 in esame.
    Il comma 2 dello stesso articolo detta inoltre la
  ripartizione percentuale del Fondo fra le varie categorie di
  soggetti che possono accedere ai contributi, con esplicita ed
  evidenziata previsione per le regioni (lettera  d).
    La lettera  b)  del comma 2 indica alcune priorità di
  finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e
  dalle unità sanitarie locali.  In particolare, sulla scia delle
  risultanze della I Conferenza nazionale sulla droga, tenutasi
  al Palermo dal 24 al 26 giugno 1993, è riconosciuta una
  speciale rilevanza ai progetti denominati "di riduzione del
  danno", strategia di intervento tra le più avanzate in materia
  di tossicodipendenza.  Per garantire il più possibile la
  uniformità e la incisività di tale metodica, la norma in
  questione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri vengano indicati i criteri per la
  predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di
  riduzione del danno.
    Nello stesso comma 2, ove si prevede che i contributi
  possono essere concessi ad enti privati solo se iscritti negli
  albi regionali, si precisa che nell'erogazione si può
  prescindere dalla iscrizione predetta (o dalla registrazione
  temporanea sostitutiva) esclusivamente in via transitoria,
  attribuendo rilevanza all'esistenza di convenzioni con
  strutture pubbliche.
    Il comma 3 prevede la flessibilità della ripartizione del
  Fondo, come dettata dal comma 2, per permettere il recupero di
  eventuali rimanenze dovute alla insufficienza od inadeguatezza
  dei progetti presentati da uno dei soggetti di cui alle
  lettere  a), b), c)  e  d),  a vantaggio
  degli altri.  E' altresì prevista la possibilità di utilizzo
  nell'esercizio finanziario dell'anno successivo delle somme
  eventualmente non utilizzate nell'anno precedente.
    I commi da 5 a 9 prevedono nuovi meccanismi per
  l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a
  favore dei soggetti indicati nel comma 2, e soprattutto
  penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi,
  affidate alle ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle
  delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica
  determinazione delle modalità dei controlli avverrà con
  successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni
  applicative) si rende necessario perché l'esperienza finora
  maturata ha inequivocabilmente dimostrato la necessità di
  evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di
  coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore
  utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse
  disponibili sul territorio.  La concentrazione
 
                               Pag. 4
 
  delle funzioni di erogazione presso il Dipartimento per
  gli affari sociali favorirà certamente un intervento
  equilibrato e tempestivo.
    L'articolo 3 del decreto-legge rafforza e affina
  opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle
  tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va
  effettuata secondo le corrette metodiche statistiche poste in
  essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato dal
  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le
  strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di
  dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente
  all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso.  La
  disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di
  riferimento per la collettività, denominato "Sportello per il
  cittadino", in analogia con quanto già avviene in relazione ad
  altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello
  offrirà in modo semplice e immediato, a chiunque ne faccia
  richiesta, informazioni, assistenza e indirizzo nel campo
  della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.
    Infine, la lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 3,
  sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al
  Parlamento della relazione annuale sui dati relativi allo
  stato delle tossicodipendenze in Italia.  La norma si è resa
  necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra
  disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da
  parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre.
  La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta
  elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi
  trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della
  relazione al Parlamento.
    L'articolo 4 aggiunge un comma (3- bis)  all'articolo
  129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica n. 309 del 1990, che prevede la concessione di
  edifici e strutture appartenenti allo Stato, ad enti che
  intendono destinarli a centri di cura e recupero dei
  tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in
  armonia con la concentrazione di competenze presso il
  Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività
  istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento;
  inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un
  provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro
  centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine
  del giorno del Consiglio dei ministri.
    L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere
  funzionali i cosiddetti "SERT" (servizi per le
  tossicodipendenze delle unità sanitarie locali).  La norma
  prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di
  coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai
  concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto,
  abbia svolto presso il SERT attività per un congruo periodo di
  tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli
  di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in
  rapporto convenzionale.  Ciò consente di utilizzare e
  valorizzare esperienze professionali già acquisite, che
  verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo
  rapido)  iter  di reclutamento a mezzo di concorsi aperti
  all'esterno.
    Infine, il testo del presente decretolegge reca una norma
  destinata al potenziamento degli interventi in favore delle
  persone immigrate extracomunitarie, rispondendo in tal modo
  alle urgenti necessità evidenziatesi nel campo.  Per effetto
  della disposizione prevista all'articolo 6, si provvede al
  recupero dei fondi già destinati alle regioni e per i quali,
  in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decretolegge 30
  dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39, è disposta la revoca
  dell'assegnazione.  Detti fondi non utilizzati dalle regioni
  verranno riassegnati ad apposito capitolo dello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
  consentendo così al Ministro per gli affari sociali di
  procedere al loro riutilizzo per le medesime finalità indicate
  al citato articolo 11, vale a dire la realizzazione di centri
  di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati
  extracomunitari, gli esuli e i loro familiari.
    In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
  Costituzione, il presente decreto-legge viene ora presentato
  alle Camere per la conversione in legge.
 
DATA=940309 FASCID=DDL12-20 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0020 TOTPAG=0016 TOTDOC=0012 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=079 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=002000 00 FASCIDC=12DDL0020 SORTNAV=0002000 000 00000 ZZDDLC20 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati