| Articolo 2. - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per
gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli
interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle
tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che
operano nel campo della prevenzione, del recupero e del
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin
qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla
tabella C della legge finanziaria 1993, sono stati
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trasferiti nel capitolo per il Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su
tale capitolo sono affluiti anche gli stanziamenti del
capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per il 1993, rubrica 1, rideterminati
nella misura di lire 178 miliardi dalla tabella C della legge
finanziaria per il 1993. Per l'anno 1994 gli stanziamenti per
gli interventi sulla tossicodipendenza sono stati definiti
nella misura complessiva di lire 198.000.000.000 (tabella C
della legge finanziaria per l'anno 1994), di cui al
sopracitato capitolo (2966 - Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga) sono stati destinati lire
196.600.000.000.
Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Il comma 3 risponde all'esigenza di utilizzo razionale,
efficace, ispirato a criteri di non dispersione delle risorse,
degli stanziamenti del Fondo. A tali scopi viene resa
flessibile la ripartizione percentuale delle quote, così come
prevista dal comma 2, lettere a), b), c) e d).
L'esperienza ha inoltre dimostrato che non sempre i progetti
presentati si rivelano idonei alle finalità previste dalla
legge e suscettibili pertanto di finanziamento, il che
comporta l'eventualità di un utilizzo parziale delle
disponibilità. In considerazione dell'alto contenuto sociale
delle finalità del Fondo, è da scongiurare l'eventualità di
somme in economia. Si potrebbe invece consentire l'accesso ai
finanziamenti residui, mediante la riapertura dei termini di
presentazione delle domande relative a nuovi progetti. A
questo scopo è stata prevista la possibilità di riutilizzo
nell'anno successivo, delle somme stanziate e non impegnate
nell'esercizio finanziario di riferimento.
Per quanto concerne la commissione di cui al comma 4,
alla relativa spesa si fa fronte mediante lo stanziamento di
lire 800.000.000 già previsto nell'articolo 127, comma 10, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
I criteri di utilizzo della somma predetta andranno
rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione
tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990,
n. 162, in considerazione dell'aumentato numero dei componenti
e della possibilità per la commissione di usufruire, per le
attività di segreteria, delle strutture del Dipartimento per
gli affari sociali. Ferma restando, si ribadisce, la
previsione di lire 800.000.000 di spesa, che appare congrua
considerato anche quanto sopra esposto, è sembrato opportuno
rimettere ad un decreto del Ministro per gli affari sociali,
di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione di
compensi dovuti ai componenti, e di conseguenza le somme che
residuano per le altre necessità.
I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3, comma 1, lettera c). - La norma incide
sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle
tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione fino a lire
10 miliardi annui, gravanti sul Fondo nazionale per le
campagne informative di prevenzione della droga. Con la
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modifica di che trattasi, la quota di un decimo di tale
finanziamento viene impegnata per la copertura degli oneri
derivanti dalla istituzione, presso il Dipartimento per gli
affari sociali, di uno "sportello del cittadino".
La destinazione, quantificabile fino ad un massimo di un
miliardo di lire, è congrua, tenuto conto delle seguenti
finalità e necessità dello sportello, che il primo anno
comprendono anche gli oneri di primo impianto:
a) impianto e gestione di un sistema informativo.
- Il sistema informativo comprende l'attivazione e la
gestione di un server di rete, otto stazioni di lavoro,
software di base, installazione della rete, gestione
ottica di documenti e software operativo, per un importo
complessivo di lire 500.000.000;
b) mobili e attrezzature. - Occorre prevedere
l'arredo per otto posti di lavoro nonché il materiale di
cancelleria, per un importo di lire 150.000.000;
c) spese telefoniche. - Si riferiscono alle spese
relative all'impianto telefonico interno, nonché alle spese
derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di
"numeri verdi" a disposizione del cittadino, per un importo di
lire 250.000.000;
d) materiale informativo. - E' prevista la
produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale
informativo il cui costo è quantificato in lire 100.000.000
annui.
Riepilogo per il primo anno di applicazione:
Sistema informativo L. 500.000.000
Mobili e attrezzature " 150.000.000
Spese telefoniche " 250.000.000
Materiale informativo " 100.000.000
Totale ...
L. 1.000.000.000
Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di
primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere
utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.
Articolo 5. - L'articolo, concernente il conferimento di
posti previsti negli organici del personale dei servizi per le
tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), non
comporta spese aggiuntive.
Si tratta infatti di organici determinati in forza della
regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione
di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa,
contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle
tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
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La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente
e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato,
invece che con concorso pubblico, determina anzi un
contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta
entità, trattandosi di una procedura semplificata che non
comporta gli oneri connessi con una molteplicità di
partecipanti.
Articolo 6. - Non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi
a destinare le somme revocate alle regioni per effetto
dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, ad apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal modo
consentendone il recupero ai fini originariamente previsti,
vale a dire la realizzazione di centri di prima accoglienza e
di servizi per gli stranieri immigrati extracomunitari, gli
esuli e loro familiari.
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