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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


357
DDL0020-0003
Progetto di legge Camera n. 20 - testo presentato - (DDL12-20)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C20. TESTIPDL
...C20.
Pag. 5 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362). Articolo 1, comma 4. - Le spese per le attività del nucleo operativo previsto all'articolo 1 sono state individuate in lire 400.000.000 annui, la cui congruità deriva dalla quantificazione che segue: a) compensi annui per i cinque esperti da nominarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 400 del 1988: Lire 24.000.000 5 = Lire 120.000.000; b) trasferte dei componenti il nucleo per verifiche e consulenze in loco (viaggi, alberghi, spostamenti, indennità di missione): costo medio di una missione della durata di 24 ore: lire 856.700 (viaggio aereo lire 460.000; indennità di missione lire 46.700; vitto e alloggio lire 350.000); numero dei componenti il nucleo: 13; numero medio di trasferte annue per ciascun componente: 25; da cui: Lire 856.700 13 25 = Lire 278.427.500 da arrotondarsi a lire 280.000.000. Riepilogo: Compensi per esperti L. 120.000.000 Trasferte " 280.000.000 Totale ... L. 400.000.000
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC20 ZZ12 ZZRT ZZPR
      Articolo 2. - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di
  intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per
  gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli
  interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle
  tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che
  operano nel campo della prevenzione, del recupero e del
  reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
      A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin
  qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello
  stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
  1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla
  tabella C della legge finanziaria 1993, sono stati
 
                               Pag. 6
 
  trasferiti nel capitolo per il Fondo nazionale di intervento
  per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione
  della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13.  Su
  tale capitolo sono affluiti anche gli stanziamenti del
  capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei ministri per il 1993, rubrica 1, rideterminati
  nella misura di lire 178 miliardi dalla tabella C della legge
  finanziaria per il 1993.  Per l'anno 1994 gli stanziamenti per
  gli interventi sulla tossicodipendenza sono stati definiti
  nella misura complessiva di lire 198.000.000.000 (tabella C
  della legge finanziaria per l'anno 1994), di cui al
  sopracitato capitolo (2966 - Fondo nazionale di intervento per
  la lotta alla droga) sono stati destinati lire
  196.600.000.000.
      Dalla modifica non conseguono maggiori oneri a carico del
  bilancio dello Stato.
      Il comma 3 risponde all'esigenza di utilizzo razionale,
  efficace, ispirato a criteri di non dispersione delle risorse,
  degli stanziamenti del Fondo.  A tali scopi viene resa
  flessibile la ripartizione percentuale delle quote, così come
  prevista dal comma 2, lettere  a), b), c)  e  d).
  L'esperienza ha inoltre dimostrato che non sempre i progetti
  presentati si rivelano idonei alle finalità previste dalla
  legge e suscettibili pertanto di finanziamento, il che
  comporta l'eventualità di un utilizzo parziale delle
  disponibilità.  In considerazione dell'alto contenuto sociale
  delle finalità del Fondo, è da scongiurare l'eventualità di
  somme in economia.  Si potrebbe invece consentire l'accesso ai
  finanziamenti residui, mediante la riapertura dei termini di
  presentazione delle domande relative a nuovi progetti.  A
  questo scopo è stata prevista la possibilità di riutilizzo
  nell'anno successivo, delle somme stanziate e non impegnate
  nell'esercizio finanziario di riferimento.
      Per quanto concerne la commissione di cui al comma 4,
  alla relativa spesa si fa fronte mediante lo stanziamento di
  lire 800.000.000 già previsto nell'articolo 127, comma 10, del
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      I criteri di utilizzo della somma predetta andranno
  rimodulati rispetto alle previsioni di cui alla relazione
  tecnica a suo tempo predisposta per la legge 26 giugno 1990,
  n. 162, in considerazione dell'aumentato numero dei componenti
  e della possibilità per la commissione di usufruire, per le
  attività di segreteria, delle strutture del Dipartimento per
  gli affari sociali.  Ferma restando, si ribadisce, la
  previsione di lire 800.000.000 di spesa, che appare congrua
  considerato anche quanto sopra esposto, è sembrato opportuno
  rimettere ad un decreto del Ministro per gli affari sociali,
  di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione di
  compensi dovuti ai componenti, e di conseguenza le somme che
  residuano per le altre necessità.
      I rimanenti commi non comportano oneri aggiuntivi a
  carico del bilancio dello Stato.
      Articolo 3, comma 1, lettera  c).  - La norma incide
  sull'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle
  tossicodipendenze, ove è disposta la destinazione fino a lire
  10 miliardi annui, gravanti sul Fondo nazionale per le
  campagne informative di prevenzione della droga.  Con la
 
                               Pag. 7
 
  modifica di che trattasi, la quota di un decimo di tale
  finanziamento viene impegnata per la copertura degli oneri
  derivanti dalla istituzione, presso il Dipartimento per gli
  affari sociali, di uno "sportello del cittadino".
      La destinazione, quantificabile fino ad un massimo di un
  miliardo di lire, è congrua, tenuto conto delle seguenti
  finalità e necessità dello sportello, che il primo anno
  comprendono anche gli oneri di primo impianto:
        a)  impianto e gestione di un sistema informativo.
  -  Il sistema informativo comprende l'attivazione e la
  gestione di un  server  di rete, otto stazioni di lavoro,
  software  di base, installazione della rete, gestione
  ottica di documenti e  software  operativo, per un importo
  complessivo di lire 500.000.000;
        b)  mobili e attrezzature. -   Occorre prevedere
  l'arredo per otto posti di lavoro nonché il materiale di
  cancelleria, per un importo di lire 150.000.000;
        c)  spese telefoniche. -  Si riferiscono alle spese
  relative all'impianto telefonico interno, nonché alle spese
  derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di
  "numeri verdi" a disposizione del cittadino, per un importo di
  lire 250.000.000;
        d)  materiale informativo. -  E' prevista la
  produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale
  informativo il cui costo è quantificato in lire 100.000.000
  annui.
  Riepilogo per il primo anno di applicazione:
                           Sistema informativo L.  500.000.000
                          Mobili e attrezzature "  150.000.000
                              Spese telefoniche "  250.000.000
                          Materiale informativo "  100.000.000
                                                    Totale ...
                                              L. 1.000.000.000
      Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di
  primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere
  utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.
      Articolo 5. - L'articolo, concernente il conferimento di
  posti previsti negli organici del personale dei servizi per le
  tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), non
  comporta spese aggiuntive.
      Si tratta infatti di organici determinati in forza della
  regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della
  sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione
  di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa,
  contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle
  tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 
                               Pag. 8
 
      La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente
  e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato,
  invece che con concorso pubblico, determina anzi un
  contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta
  entità, trattandosi di una procedura semplificata che non
  comporta gli oneri connessi con una molteplicità di
  partecipanti.
      Articolo 6. - Non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi
  a destinare le somme revocate alle regioni per effetto
  dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
  n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
  1990, n. 39, ad apposito capitolo dello stato di previsione
  della Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal modo
  consentendone il recupero ai fini originariamente previsti,
  vale a dire la realizzazione di centri di prima accoglienza e
  di servizi per gli stranieri immigrati extracomunitari, gli
  esuli e loro familiari.
 
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