| 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con propri decreti, provvede alla
emanazione delle norme di esecuzione della legge stessa, anche
in relazione agli aspetti connessi con le esigenze di
inquadramento del personale militare volontario femminile nel
primo periodo dell'attività del Corpo.
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