| 1. Ai consultori è affidata l'opera di divulgazione,
informazione e sensibilizzazione della popolazione femminile
al fine di ridurre i rischi di mortalità a causa
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delle malattie oncologiche, attraverso la istituzione di
corsi mensili, per un numero minimo di otto corsi l'anno, di
educazione sanitaria.
2. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente
articolo implica la chiusura del consultorio.
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