| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire dieci miliardi annui a decorrere dal
1995, si provvede mediante stanziamenti da iscrivere
annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero della sanità, con la denominazione: "Fondi per la
prevenzione di malattie oncologiche".
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