| Onorevoli Colleghi! -- Del "problema delle casalinghe" si
parla ormai da tanto tempo, ma, nonostante le sollecitazioni e
gli impegni assunti dal Parlamento europeo, e le proposte di
legge presentate nel tempo al Parlamento italiano,
quest'ultimo non ha inteso fino ad oggi nemmeno avviare un
confronto serio fra le tesi via via avanzate. Per chiara
assenza di volontà politica, infatti, non è andata in porto
nemmeno la proposta di legge, avanzata da più gruppi, per
l'indennità di maternità alle casalinghe.
Fermamente convinti di trovarci di fronte ad un problema di
grande attualità, torniamo ad occuparcene nel corso della
nuova legislatura sperando di trovare un'Assemblea più attenta
e sensibile alla delicata questione.
Basterebbero alcuni semplici, quanto ovvii, richiami alla
Carta costituzionale (articoli 2, 3, 31, 35, 36, 37) per
ricordare come volontà esplicita del costituente sia stata
quella di tutelare il cittadino nel suo diritto di lavorare
scegliendo il proprio lavoro ed in particolare di offrire alla
donna la "libertà" di dedicarsi ai lavori domestici. In un
periodo storico come l'attuale, poi, in cui da ambienti
culturali ideologicamente differenti viene ribadito il
concetto della famiglia quale nucleo insostituibile della
società, assume ancor più rilevanza il contenuto dell'articolo
37 della Costituzione, inerente l'essenzialità della funzione
familiare della donna.
Non è letteratura, infatti, ma frutto di accurate indagini
sociologiche, il "ripensamento" dell'istituzione familiare
Pag. 2
attraverso il potenziamento e la tutela della quale potrebbe
trovare adeguata risposta la richiesta di arginare il fenomeno
della droga, della violenza, del terrorismo, della
delinquenza, minorile e non, delle devianze in genere.
C'è stata, bisogna dire, una presa di coscienza in tal
senso da parte di donne ancor giovani che hanno scelto la via
del prepensionamento, ritenendo che un piccolo reddito fosse
remunerativo in cambio della loro permanenza in famiglia:
l'educazione della gioventù, infatti, oggi più che mai,
richiede assunzioni di maggiore responsabilità da parte della
famiglia.
La donna che, spinta dall'esiguità del reddito familiare, è
indotta a subordinare, il più delle volte, l'educazione dei
figli alla conquista di un eventuale posto di lavoro, dovrebbe
essere tutelata dallo Stato ab origine, fin dal momento,
cioè, della "scelta" fra un lavoro domestico ed uno
extradomestico. Una scelta, questa, che, pur prevista
teoricamente dalla Costituzione, non trova applicazione
pratica, perché manca il presupposto della parità di
condizioni per scegliere. Oggi, insomma, la donna non sceglie,
ma è obbligata ad affrontare un lavoro extradomestico, il più
delle volte, dalle ristrettezze economiche in cui vive la sua
famiglia, oppure è obbligata a lavorare in famiglia senza
alcuna retribuzione!
Si tratta, allora, di dare esecuzione al dettato
costituzionale attraverso una normativa che ponga la donna
casalinga sullo stesso piano di dignità sociale, giuridica ed
economica degli altri lavoratori italiani.
L'unico intervento legislativo fin qui andato in porto
risale al 1963, ed ha rappresentato il punto di arrivo di una
accesa campagna condotta da tutte le forze politiche e
sociali, intesa a garantire alle donne dedite alle cure
domestiche la tutela assicurativa contro il verificarsi di
eventi riduttivi della capacità di lavoro, quali l'invalidità
e la vecchiaia: si tratta della legge 5 marzo 1963, n. 389,
l'istituto, cioè della "mutualità pensioni", su cui l'Ufficio
Studi della Camera dei deputati ha condotto un'accurata
indagine.
La legge 5 marzo 1963, n. 389.
Il nuovo istituto giuridico, introdotto nell'ordinamento
positivo con legge 5 marzo 1963, n. 389, non ha sortito i
risultati sperati.
L'assicurazione per le casalinghe, infatti, vuoi per la
mancata indicizzazione delle prestazioni che priva il sistema
di qualsiasi interesse economico in relazione al processo
inflattivo in atto, vuoi per l'aumento dell'occupazione
femminile, vuoi anche per il moltiplicarsi delle forme di
previdenza, prima fra tutte la "pensione sociale" ai cittadini
ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, non ha
incontrato il favore delle interessate e si è ridotta ad un
fenomeno interessante una ristrettissima cerchia di persone
per di più in continua diminuzione.
Lo scarso interesse che tale forma assicurativa presenta è
sottolineato dall'esiguità del movimento economico della
gestione e, in particolare, dalla costante flessione della
contribuzione, fenomeni questi che hanno da tempo attirato
l'attenzione degli esperti sulla antieconomicità della
gestione, non giustificabile neppure sotto l'aspetto
dell'utilità sociale dato il modestissimo ammontare delle
rendite erogate.
Nel 1982 le iscritte alla gestione erano circa 20.000
contro 1.505 pensionate (sia di vecchiaia che di invalidità)
ed il gettito contributivo era valutato in circa 108 milioni
di lire, a fronte di una spesa per prestazioni di circa 171
milioni.
Gli elementi sopra riportati evidenziano la necessità di
addivenire ad una riforma dell'attuale sistema assicurativo,
riforma che deve necessariamente tener conto non solo del
mutato contesto socio-economico in cui il medesimo si deve
attuare, ma anche e soprattutto degli aspetti che ne hanno
determinato lo scarso favore presso la categoria
interessata.
Da quanto detto risulta come il crescente disinteresse per
l'assicurazione delle casalinghe sia essenzialmente legato al
mancato collegamento di tale forma
Pag. 3
previdenziale alle variazioni del costo della vita e,
conseguentemente, alla inadeguatezza del sistema, non solo nei
confronti degli attuali istituti di sicurezza sociale, ma
anche nei confronti delle stesse assicurazioni private.
Poiché d'altra parte è diffusa l'esigenza della generalità
delle casalinghe, affermata anche dai movimenti e dalle
associazioni femminili, di una più adeguata tutela attraverso
un moderno riconoscimento della loro funzione, è necessario,
ove non si voglia abbandonare la categoria esclusivamente alle
iniziative di carattere privato, procedere alla sostituzione
dell'attuale sistema con riguardo alle mutate necessità e
condizioni.
Esiste, dunque, oggi in Italia, una notevole carenza
legislativa nei riguardi delle donne in genere e della
casalinga in particolare, una carenza ancor più evidente se la
si pone a raffronto con la normativa prevista in materia in
Paesi limitrofi, come la Francia, dove esiste una serie di
interventi legislativi in favore delle donne nella loro
diversa condizione di sposate, separate o divorziate, vedove,
ragazze-madri. Appare molto opportuno, perciò, che, ormai alla
fine del decennio iniziato nel 1985 dedicato dalla Conferenza
di Città del Messico alla donna, il Parlamento italiano si
impegni ad adottare misure legislative, anche in linea con le
risoluzioni specifiche del Parlamento europeo. In effetti,
intorno al problema della donna-casalinga, specialmente negli
ultimi anni, si è aperto un interessante dibattito che può
essenzialmente essere ricondotto a due posizioni principali:
la prima, di chi, come noi intende dare alla casalinga,
finalmente, il riconoscimento di uno status giuridico
cui corrisponda un corrispettivo economico; la seconda di chi
privilegia l'associazionismo o un salario in termini di
servizi.
Noi riteniamo che la titolarità di uno stipendio e la
conseguente tutela autonoma, assistenziale e previdenziale,
gratifichi la donna molto più di quanto non possa farlo il
diritto ad una riduzione ferroviaria o "la conquista di uno
spazio verde per i figli" o una polizza assicurativa!
Non dimentichiamo che il riflusso o, come ci pare di poter
affermare più correttamente, il ripensamento esistenziale di
un ruolo, è stato una delle cause prime che hanno condotto al
fenomeno delle cosiddette pensioni- baby: giovani donne
lavoratrici che hanno preferito un reddito ridotto
commisurandolo al vantaggio che ne derivava loro da una più
immediata partecipazione alla vita della famiglia. Se, allora,
da un lato non si vuol certo pretendere di ricondurre
forzatamente la donna lavoratrice in casa, dall'altro
bisognerà pur offrire l'opposta opportunità alla donna che in
casa preferirà rimanere, riconoscendole il diritto di una
scelta consapevole e tutelandola attraverso il riconoscimento
economico del valore sociale del suo lavoro.
Pur nella consapevolezza, dunque, del grave momento
economico che l'Italia attraversa, occorrerà render giustizia
al più presto a quello che è un diritto soggettivo della
donna: la libertà di scegliersi un lavoro, domestico o
extradomestico che sia, a parità di condizioni e con tutte le
conseguenze che implica una scelta, dopo la valutazione costi
(in termini economici e morali)-benefici.
La quantificazione dell'impegno di spesa tiene conto del
fatto che nel 1991 le casalinghe ammontavano a circa 8
milioni; gli articoli 2 e 3 della nostra proposta di legge
stabiliscono i limiti di applicabilità della legge ed i
soggetti titolari del diritto. Le limitazioni in essi
contenute trovano fondamento non solo nella natura
dell'assegno che tende a garantire economicamente cittadini i
quali, pur fornendo servizi costituenti un sostanziale
contributo al reddito nazionale, sono tuttavia privi di tutela
economica e assicurativa, ma, anche e soprattutto, nella
necessità di contenere gli oneri a carico della collettività,
il cui concorso dovrà essere proporzionato al numero degli
iscritti.
La proposta prevede l'istituzione presso l'INPS di un
"Fondo per il lavoro casalingo", gestione separata
amministrata
Pag. 4
dai normali organi di amministrazione dell'istituto. Al
"Fondo per il lavoro casalingo" affluiranno per la copertura
della spesa:
1) il contributo mensile della categoria, per il primo
anno di applicazione della legge, a fondo perduto;
2) un contributo di solidarietà, nella misura di lire
2.000 mensili erogate da ogni cittadino lavoratore a qualunque
titolo (dipendente, autonomo);
3) il contributo a carico delle regioni nella percentuale
del dieci per mille sui fondi stanziati in bilancio per i
servizi sociali e l'occupazione;
4) gli assegni per il coniuge senza reddito riconosciuto
iscritto al Fondo per il lavoro casalingo erogati da enti
pubblici o da privati.
Se a ciò si aggiunge la non cumulabilità della pensione al
compimento del 60^ anno di età (articolo 8) con la pensione
sociale e la possibilità che molte donne evitino in futuro di
ricorrere, per esempio, all' escamotage dell'invalidità
civile (e ai fini della occupazione in base alla legge n. 482
del 1968, e ai fini del conseguimento
di un assegno pensionistico), si vede come la presente
proposta di legge, con la possibilità di recuperare sul
terreno sociale una preziosa categoria oggi emarginata, apre
prospettive di innegabile interesse morale nella difesa
diretta di concrete e moderne necessità delle famiglie.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge raccoglie
una indicazione che, attraverso un largo movimento di base, ha
prodotto una analoga proposta di iniziativa popolare, firmata
da decine e decine di migliaia di donne, già pendente avanti
alla Camera (3644) fin dalla VIII legislatura. Confidiamo che
la sua sollecita approvazione valga a segnare un momento
significativo e fecondo nel riconoscimento della nobiltà e
della insostituibile rilevanza sociale del ruolo della donna
che liberamente ha scelto la condizione di casalinga.
Anche se la legge è essenzialmente rivolta alle donne, in
considerazione del fatto che nella ripartizione tradizionale
del lavoro a loro è affidato il compito dei lavori domestici e
della cura, più in generale, della famiglia, non è escluso che
essa possa trovare diverso spazio di applicazione.
| |