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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3590
DDL0245-0002
Progetto di legge Camera n. 245 - testo presentato - (DDL12-245)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C245. TESTIPDL
...C245.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC245 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Del "problema delle casalinghe" si
  parla ormai da tanto tempo, ma, nonostante le sollecitazioni e
  gli impegni assunti dal Parlamento europeo, e le proposte di
  legge presentate nel tempo al Parlamento italiano,
  quest'ultimo non ha inteso fino ad oggi nemmeno avviare un
  confronto serio fra le tesi via via avanzate.  Per chiara
  assenza di volontà politica, infatti, non è andata in porto
  nemmeno la proposta di legge, avanzata da più gruppi, per
  l'indennità di maternità alle casalinghe.
    Fermamente convinti di trovarci di fronte ad un problema di
  grande attualità, torniamo ad occuparcene nel corso della
  nuova legislatura sperando di trovare un'Assemblea più attenta
  e sensibile alla delicata questione.
    Basterebbero alcuni semplici, quanto ovvii, richiami alla
  Carta costituzionale (articoli 2, 3, 31, 35, 36, 37) per
  ricordare come volontà esplicita del costituente sia stata
  quella di tutelare il cittadino nel suo diritto di lavorare
  scegliendo il proprio lavoro ed in particolare di offrire alla
  donna la "libertà" di dedicarsi ai lavori domestici.  In un
  periodo storico come l'attuale, poi, in cui da ambienti
  culturali ideologicamente differenti viene ribadito il
  concetto della famiglia quale nucleo insostituibile della
  società, assume ancor più rilevanza il contenuto dell'articolo
  37 della Costituzione, inerente l'essenzialità della funzione
  familiare della donna.
    Non è letteratura, infatti, ma frutto di accurate indagini
  sociologiche, il "ripensamento" dell'istituzione familiare
 
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  attraverso il potenziamento e la tutela della quale potrebbe
  trovare adeguata risposta la richiesta di arginare il fenomeno
  della droga, della violenza, del terrorismo, della
  delinquenza, minorile e non, delle devianze in genere.
    C'è stata, bisogna dire, una presa di coscienza in tal
  senso da parte di donne ancor giovani che hanno scelto la via
  del prepensionamento, ritenendo che un piccolo reddito fosse
  remunerativo in cambio della loro permanenza in famiglia:
  l'educazione della gioventù, infatti, oggi più che mai,
  richiede assunzioni di maggiore responsabilità da parte della
  famiglia.
    La donna che, spinta dall'esiguità del reddito familiare, è
  indotta a subordinare, il più delle volte, l'educazione dei
  figli alla conquista di un eventuale posto di lavoro, dovrebbe
  essere tutelata dallo Stato  ab origine,  fin dal momento,
  cioè, della "scelta" fra un lavoro domestico ed uno
  extradomestico.  Una scelta, questa, che, pur prevista
  teoricamente dalla Costituzione, non trova applicazione
  pratica, perché manca il presupposto della parità di
  condizioni per scegliere.  Oggi, insomma, la donna non sceglie,
  ma è obbligata ad affrontare un lavoro extradomestico, il più
  delle volte, dalle ristrettezze economiche in cui vive la sua
  famiglia, oppure è obbligata a lavorare in famiglia senza
  alcuna retribuzione!
    Si tratta, allora, di dare esecuzione al dettato
  costituzionale attraverso una normativa che ponga la donna
  casalinga sullo stesso piano di dignità sociale, giuridica ed
  economica degli altri lavoratori italiani.
    L'unico intervento legislativo fin qui andato in porto
  risale al 1963, ed ha rappresentato il punto di arrivo di una
  accesa campagna condotta da tutte le forze politiche e
  sociali, intesa a garantire alle donne dedite alle cure
  domestiche la tutela assicurativa contro il verificarsi di
  eventi riduttivi della capacità di lavoro, quali l'invalidità
  e la vecchiaia: si tratta della legge 5 marzo 1963, n. 389,
  l'istituto, cioè della "mutualità pensioni", su cui l'Ufficio
  Studi della Camera dei deputati ha condotto un'accurata
  indagine.
  La legge 5 marzo 1963, n. 389.
    Il nuovo istituto giuridico, introdotto nell'ordinamento
  positivo con legge 5 marzo 1963, n. 389, non ha sortito i
  risultati sperati.
    L'assicurazione per le casalinghe, infatti, vuoi per la
  mancata indicizzazione delle prestazioni che priva il sistema
  di qualsiasi interesse economico in relazione al processo
  inflattivo in atto, vuoi per l'aumento dell'occupazione
  femminile, vuoi anche per il moltiplicarsi delle forme di
  previdenza, prima fra tutte la "pensione sociale" ai cittadini
  ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito, non ha
  incontrato il favore delle interessate e si è ridotta ad un
  fenomeno interessante una ristrettissima cerchia di persone
  per di più in continua diminuzione.
    Lo scarso interesse che tale forma assicurativa presenta è
  sottolineato dall'esiguità del movimento economico della
  gestione e, in particolare, dalla costante flessione della
  contribuzione, fenomeni questi che hanno da tempo attirato
  l'attenzione degli esperti sulla antieconomicità della
  gestione, non giustificabile neppure sotto l'aspetto
  dell'utilità sociale dato il modestissimo ammontare delle
  rendite erogate.
    Nel 1982 le iscritte alla gestione erano circa 20.000
  contro 1.505 pensionate (sia di vecchiaia che di invalidità)
  ed il gettito contributivo era valutato in circa 108 milioni
  di lire, a fronte di una spesa per prestazioni di circa 171
  milioni.
    Gli elementi sopra riportati evidenziano la necessità di
  addivenire ad una riforma dell'attuale sistema assicurativo,
  riforma che deve necessariamente tener conto non solo del
  mutato contesto socio-economico in cui il medesimo si deve
  attuare, ma anche e soprattutto degli aspetti che ne hanno
  determinato lo scarso favore presso la categoria
  interessata.
    Da quanto detto risulta come il crescente disinteresse per
  l'assicurazione delle casalinghe sia essenzialmente legato al
  mancato collegamento di tale forma
 
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  previdenziale alle variazioni del costo della vita e,
  conseguentemente, alla inadeguatezza del sistema, non solo nei
  confronti degli attuali istituti di sicurezza sociale, ma
  anche nei confronti delle stesse assicurazioni private.
    Poiché d'altra parte è diffusa l'esigenza della generalità
  delle casalinghe, affermata anche dai movimenti e dalle
  associazioni femminili, di una più adeguata tutela attraverso
  un moderno riconoscimento della loro funzione, è necessario,
  ove non si voglia abbandonare la categoria esclusivamente alle
  iniziative di carattere privato, procedere alla sostituzione
  dell'attuale sistema con riguardo alle mutate necessità e
  condizioni.
    Esiste, dunque, oggi in Italia, una notevole carenza
  legislativa nei riguardi delle donne in genere e della
  casalinga in particolare, una carenza ancor più evidente se la
  si pone a raffronto con la normativa prevista in materia in
  Paesi limitrofi, come la Francia, dove esiste una serie di
  interventi legislativi in favore delle donne nella loro
  diversa condizione di sposate, separate o divorziate, vedove,
  ragazze-madri.  Appare molto opportuno, perciò, che, ormai alla
  fine del decennio iniziato nel 1985 dedicato dalla Conferenza
  di Città del Messico alla donna, il Parlamento italiano si
  impegni ad adottare misure legislative, anche in linea con le
  risoluzioni specifiche del Parlamento europeo.  In effetti,
  intorno al problema della donna-casalinga, specialmente negli
  ultimi anni, si è aperto un interessante dibattito che può
  essenzialmente essere ricondotto a due posizioni principali:
  la prima, di chi, come noi intende dare alla casalinga,
  finalmente, il riconoscimento di uno  status  giuridico
  cui corrisponda un corrispettivo economico; la seconda di chi
  privilegia l'associazionismo o un salario in termini di
  servizi.
    Noi riteniamo che la titolarità di uno stipendio e la
  conseguente tutela autonoma, assistenziale e previdenziale,
  gratifichi la donna molto più di quanto non possa farlo il
  diritto ad una riduzione ferroviaria o "la conquista di uno
  spazio verde per i figli" o una polizza assicurativa!
    Non dimentichiamo che il riflusso o, come ci pare di poter
  affermare più correttamente, il ripensamento esistenziale di
  un ruolo, è stato una delle cause prime che hanno condotto al
  fenomeno delle cosiddette pensioni- baby:  giovani donne
  lavoratrici che hanno preferito un reddito ridotto
  commisurandolo al vantaggio che ne derivava loro da una più
  immediata partecipazione alla vita della famiglia.  Se, allora,
  da un lato non si vuol certo pretendere di ricondurre
  forzatamente la donna lavoratrice in casa, dall'altro
  bisognerà pur offrire l'opposta opportunità alla donna che in
  casa preferirà rimanere, riconoscendole il diritto di una
  scelta consapevole e tutelandola attraverso il riconoscimento
  economico del valore sociale del suo lavoro.
    Pur nella consapevolezza, dunque, del grave momento
  economico che l'Italia attraversa, occorrerà render giustizia
  al più presto a quello che è un diritto soggettivo della
  donna: la libertà di scegliersi un lavoro, domestico o
  extradomestico che sia, a parità di condizioni e con tutte le
  conseguenze che implica una scelta, dopo la valutazione costi
  (in termini economici e morali)-benefici.
    La quantificazione dell'impegno di spesa tiene conto del
  fatto che nel 1991 le casalinghe ammontavano a circa 8
  milioni; gli articoli 2 e 3 della nostra proposta di legge
  stabiliscono i limiti di applicabilità della legge ed i
  soggetti titolari del diritto.  Le limitazioni in essi
  contenute trovano fondamento non solo nella natura
  dell'assegno che tende a garantire economicamente cittadini i
  quali, pur fornendo servizi costituenti un sostanziale
  contributo al reddito nazionale, sono tuttavia privi di tutela
  economica e assicurativa, ma, anche e soprattutto, nella
  necessità di contenere gli oneri a carico della collettività,
  il cui concorso dovrà essere proporzionato al numero degli
  iscritti.
    La proposta prevede l'istituzione presso l'INPS di un
  "Fondo per il lavoro casalingo", gestione separata
  amministrata
 
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  dai normali organi di amministrazione dell'istituto.  Al
  "Fondo per il lavoro casalingo" affluiranno per la copertura
  della spesa:
      1) il contributo mensile della categoria, per il primo
  anno di applicazione della legge, a fondo perduto;
      2) un contributo di solidarietà, nella misura di lire
  2.000 mensili erogate da ogni cittadino lavoratore a qualunque
  titolo (dipendente, autonomo);
      3) il contributo a carico delle regioni nella percentuale
  del dieci per mille sui fondi stanziati in bilancio per i
  servizi sociali e l'occupazione;
      4) gli assegni per il coniuge senza reddito riconosciuto
  iscritto al Fondo per il lavoro casalingo erogati da enti
  pubblici o da privati.
    Se a ciò si aggiunge la non cumulabilità della pensione al
  compimento del 60^ anno di età (articolo 8) con la pensione
  sociale e la possibilità che molte donne evitino in futuro di
  ricorrere, per esempio, all' escamotage  dell'invalidità
  civile (e ai fini della occupazione in base alla legge n. 482
  del 1968, e ai fini del conseguimento
  di un assegno pensionistico), si vede come la presente
  proposta di legge, con la possibilità di recuperare sul
  terreno sociale una preziosa categoria oggi emarginata, apre
  prospettive di innegabile interesse morale nella difesa
  diretta di concrete e moderne necessità delle famiglie.
    Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge raccoglie
  una indicazione che, attraverso un largo movimento di base, ha
  prodotto una analoga proposta di iniziativa popolare, firmata
  da decine e decine di migliaia di donne, già pendente avanti
  alla Camera (3644) fin dalla VIII legislatura.  Confidiamo che
  la sua sollecita approvazione valga a segnare un momento
  significativo e fecondo nel riconoscimento della nobiltà e
  della insostituibile rilevanza sociale del ruolo della donna
  che liberamente ha scelto la condizione di casalinga.
    Anche se la legge è essenzialmente rivolta alle donne, in
  considerazione del fatto che nella ripartizione tradizionale
  del lavoro a loro è affidato il compito dei lavori domestici e
  della cura, più in generale, della famiglia, non è escluso che
  essa possa trovare diverso spazio di applicazione.
 
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