| 1. Casalinga è la persona che si dedica abitualmente ed
esclusivamente, senza vincolo di subordinazione, alle cure
domestiche nella propria famiglia, e non dispone di un aiuto
domestico continuativo retribuito, salvo il caso di persona
addetta a familiari bisognosi di cure particolari, e con
esclusione di coloro che prestino attività lavorativa alle
dipendenze di terzi o autonoma o professionale, ovvero siano
titolari di pensione diretta a carico di fondi di previdenza
obbligatori ovvero abbiano conseguito o intendano conseguire i
requisiti per il diritto alla pensione anche mediante il
versamento di contributi volontari.
| |