| 1. Le vedove con pensione minima di reversibilità, le donne
separate e divorziate, le nubili con prole, di età non
inferiore ad anni 14, con reddito mensile lordo inferiore a
lire 900 mila, ricevono una integrazione fino all'importo
stabilito all'articolo 4 e, ove ne ricorrano le condizioni,
gli assegni per il nucleo familiare nell'importo stabilito
dalla legge.
| |