| 1. Dall'assegno di cui all'articolo 4 sono trattenute
mensilmente e versate al Fondo per il lavoro casalingo
costituito presso l'INPS le quote di assistenza e previdenza
nella stessa misura in cui sono trattenute al lavoratore
dipendente.
2. Analoghe quote sono versate, a carico dello Stato, nella
misura che compete al datore di lavoro, ove non siano già
versate le quote che il datore di lavoro del coniuge deve
all'uopo versare.
3. Le quote sono computate in 4 ore giornaliere di
retribuzione e corrisposte sull'ammontare dell'assegno
mensile.
| |