| 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno
1995 e seguenti si fa fronte attraverso la costituzione di un
apposito Fondo denominato "Fondo per il lavoro casalingo"
istituito presso l'INPS.
2. Confluiscono al fondo:
a) una quota d'iscrizione a carico delle
interessate pari a lire 2.000 mensili per i primi 12 mesi
dall'iscrizione;
b) un contributo di lire 2.000 mensili da
aggiungere ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori
autonomi e dipendenti nei confronti delle rispettive casse ed
enti di previdenza;
c) un contributo annuale delle regioni pari al 10
per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci
per i servizi sociali e l'occupazione;
d) l'intero ammontare degli assegni per il coniuge
senza reddito riconosciuto relativi alle iscritte al Fondo,
erogati dallo Stato o da enti pubblici o da privati, che
cesseranno di essere corrisposti ai titolari a partire dal
secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
stabilisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le modalità di
formazione e di funzionamento del Fondo. Le spese inerenti al
funzionamento del Fondo sono a carico del Fondo stesso.
| |