| 1. Ai fini di una più corretta predisposizione
progettuale delle iniziative, nonché della verifica
dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito
denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto
in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del
tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il
personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti
particolarmente competenti nel settore della prevenzione e
delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un
rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del
nucleo
Pag. 11
operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere
dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del
nucleo operativo per più di cinque anni. Il coordinamento del
nucleo operativo è affidato al Ministro per gli affari
sociali.
2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza
delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e
per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del
nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se
appartenenti all'amministrazione dello Stato.
3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri
compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei
progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi
dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie
informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni
statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti
ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti
del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione
dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione
e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e
il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della
qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della
prevenzione e del recupero.
4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di
cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a
decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con
propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
| |