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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3601
DDL0246-0002
Progetto di legge Camera n. 246 - testo presentato - (DDL12-246)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C246. TESTIPDL
...C246.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC246 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Sensibilizzati da una sempre più
  tristemente ricca cronaca di delitti a sfondo sessuale,
  torniamo ad esporre - come già nelle passate legislature - il
  nostro punto di vista sulla delicata questione e a proporre
  una soluzione che dovrebbe contribuire in modo determinante
  alla scomparsa del fenomeno.
    Il nostro compito non è solo quello di reprimere un
  determinato comportamento ma soprattutto quello di prevenirne
  gli effetti.  Quest'opera di prevenzione, per quanto riguarda i
  reati contro la libertà sessuale, si estende ad ampio raggio
  coinvolgendo una serie di fenomeni che direttamente o
  indirettamente condizionano la commissione dei suddetti
  reati.
    E' forse azzardato dare alla pornografia una funzione
  direttamente scatenante di quei fenomeni, ma non se ne può
  negare la forte e sottile incidenza.
    Pornografia è immagine della sessualità così come viene
  divulgata nelle edicole, nelle sale cinematografiche, nei
  teatri, nei  pornoshops  ed ora anche dalla televisione
  (il  mass media  più castigato); più precisamente essa è
  l'esaltazione della sessualità nei suoi aspetti più deteriori
  e perversi: realistici e particolareggiati amplessi etero e
  omosessuali di due o più persone (senza contare la
  partecipazione di animali o, peggio ancora, di bambini),
  rappresentazioni di organi genitali o pose aventi chiaro
  significato erotizzante.
 
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    L'allarme provocato da questo fenomeno è forse il segno di
  un retrogrado ed esagerato moralismo?  No di certo, il pericolo
  esiste veramente ed in molti casi si è già trasformato in
  danno irreparabile.
    Il materiale pornografico è destinato ad un pubblico
  piuttosto omogeneo in prevalenza di sesso maschile e spesso di
  età minore.  Dalle indagini statistiche risulta che il consumo
  di pornografia è abituale presso i bambini dai 7 ai 14 anni
  con maggiore incidenza in ambienti più poveri dove spesso
  rappresenta l'unica fonte di lettura extrascolastica.  La
  morbosa attenzione e curiosità per i fatti sessuali tipica
  della pubertà spinge questi adolescenti a risolvere i propri
  dubbi e le proprie incertezze attingendo conoscenze da questo
  materiale che senza dubbio è il meno idoneo allo scopo e il
  più diseducativo.  La conclusione è che la gioventù va protetta
  dalla pornografia, altrimenti si rischia di delegare a questo
  materiale deviante il delicato compito di fornire informazioni
  su di un argomento di fondamentale importanza per la
  formazione di una persona.
    Questo è l'aspetto più scottante del problema ma,
  purtroppo, non il solo: si pensi all'offesa che determinate
  manifestazioni provocano al comune senso del pudore, nonché al
  pericolo di dare materialità ad una serie di perversioni che
  possono generare effetti nocivi anche su di un pubblico più
  adulto.
    Francesco Alberoni ha scritto che "nelle epoche grossolane
  e volgari" (come sicuro è quella odierna) "l'amore diventa
  subito sessualità, e, poi, rapidamente pornografia".  Per
  aumentare la tiratura di un giornale basta "sbattere" un nudo
  sulla copertina; "questa pornografia" è stato scritto
  "nasconde una paurosa mancanza di idee".
    Onorevoli colleghi, qui non si tratta solo di punire o
  censurare il comportamento di qualche trasgressore della
  legge, bensì di recuperare quei princìpi morali senza i quali
  non ci può essere nessun tipo di progresso civile.
    La regolamentazione giuridica della pornografia è complessa
  e assai disorganica.  La pornografia come fatto delittuoso non
  è prevista dal codice penale in quanto tale, ma in riferimento
  al concetto di "osceno" ex articoli 528 e 529 del codice
  penale: definizione "aperta" e controversa che a sua volta
  rimanda l'interprete a categorie extragiuridiche, come il
  comune sentimento del pudore, mutevoli e condizionate da
  fattori spaziali e temporali e correlazionate al più generico
  dei parametri: l'uomo normale.
    Ci si muove su di un terreno minato dove gli interessi in
  gioco sono in netto contrasto tra loro, come ad esempio il
  diritto, costituzionalmente garantito, alla libertà di
  pensiero in ogni sua manifestazione, o come lo stesso limite
  posto dall'articolo 529 del codice penale secondo cui
  "l'osceno obiettivo non si considera tale quando rivesta
  dignità artistica".  Ma quando un'opera oscena può definirsi
  opera d'arte o di scienza?  Alla discrezionalità
  dell'interprete l'arduo compito.
    Per quanto riguarda poi, l'esame specifico dei vari settori
  in cui si manifesta il fenomeno pornografico è più che
  evidente una disparità di regolamentazione che prevede limiti
  e controlli preventivi per gli spettacoli cinematografici e
  teatrali e divieti di interventi limitativi della diffusione,
  ossia precedenti alla pubblicazione, di produzioni
  letterarie.
    La legislazione sulla pornografia seppure disorganica tutto
  sommato non è carente.  In attesa di una legge specifica che
  regoli interamente e autonomamente la materia, si cercherà,
  con la seguente proposta, di garantire l'effettiva
  applicazione della normativa vigente.
    I punti sui quali si vuole porre l'accento sono:
      1) la censura cinematografica, teatrale e televisiva;
      2) l'istituzione di un corpo ispettivo periferico;
      3) il finanziamento delle opere pornografiche;
      4) la regolamentazione dell'importazione del materiale
  pornografico.
 
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    La legge sulla censura (legge 21 aprile 1962, n. 161, e
  relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029) che
  prevede un'accurata procedura di concessione del nulla osta
  per la proiezione in pubblico dei film e per la
  rappresentazione di opere teatrali, risulta carente per quanto
  riguarda gli spettacoli cinematografici vietati ai minori.
  Infatti il secondo comma dell'articolo 51 della legge 21
  aprile 1962, n. 161, demanda al concessionario o al direttore
  del locale l'obbligo di impedire "che i minori accedano al
  locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i
  minori stessi sono esclusi".  A noi sembra incongruente
  affidare questo delicato compito ad un soggetto che ha tutto
  l'interesse contrario a far entrare quanta più gente possibile
  nel suo locale: si pensi ai piccoli cinema a luci rosse di
  provincia che spesso rappresentano l'unico svago per i
  giovani, in gran parte minorenni.
    L'obbligo del controllo non può ricadere sul privato ma è
  un dovere dello Stato che deve istituire appositi organi o
  rafforzare quelli già esistenti.  La stessa esigenza sorge
  riguardo al terzo comma dell'articolo 5: "Nel caso in cui
  sussista incertezza sull'età del minore fa fede della sua età
  la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che
  l'accompagna..."; anche in questo caso la legge attribuisce la
  responsabilità ad un privato, che se nel caso genitore può, ma
  non sempre, assumere un valore garantistico, non lo assume
  certo nel caso dell'accompagnatore maggiorenne.  Nel nostro
  ordinamento giuridico la maggiore età si raggiunge col
  compimento del diciottesimo anno: ora ci si chiede come un
  controllo così delicato possa fermarsi dinanzi alla garanzia
  offerta da una persona, magari occasionalmente incontrata
  all'entrata del locale e spesso di pochi anni più anziana
  dell'accompagnato.  Con la presente proposta noi chiediamo la
  istituzione di un corpo ispettivo periferico, anche
  rappresentato dalla pubblica sicurezza, costantemente presente
  nelle sale cinematografiche e nei teatri, al quale venga
  affidato il compito di controllare (in ogni caso di
  rappresentazioni vietate ai minori) l'identità e l'età delle
  persone non adulte; inoltre il compito di controllare che non
  vengano abbinati ai film, alla cui proiezione possono
  assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o
  rappresentazioni di spettacoli di futura rappresentazione, dai
  quali i minori sono esclusi.
    Meno semplice è la problematica relativa alle emittenti
  televisive pubbliche e private, mancando una normativa
  definitiva per il settore.
    L'articolo che si propone può essere, per il momento,
  aggiunto alla normativa vigente, recante disposizioni urgenti
  in materia di trasmissioni televisive, e successivamente preso
  in considerazione nella normativa definitiva.
    La televisione, sia essa pubblica o privata, deve
  perseguire fini eminentemente sociali eppure spesso trasmette
  un tipo di film e di pubblicità in netto contrasto col
  perseguimento di quel fine: qualcuno ha parlato di una vera e
  propria violazione di domicilio essendo la televisione il
  mass media  che con più facilità entra nelle nostre
  case.
    Si tratta nel caso di specie di estendere espressamente
  alla trasmissione di qualsiasi tipo di spettacolo o pubblicità
  i divieti indicati dagli articoli 528 e 529 del codice
  penale.
    Un modo per combattere il fenomeno pornografico è
  sicuramente quello di colpire gli interessi patrimoniali ad
  esso collegati.
    Noi chiediamo la eliminazione di qualsiasi finanziamento o
  provvidenza per questo tipo di opere: è fuori da ogni logica
  che per mostrarci qualche attricetta nuda lo Stato debba
  pagare miliardi!
    Il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416
  recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
  l'editoria", all'articolo 25, garantisce un trattamento
  contributivo di favore per le "pubblicazioni di elevato valore
  culturale" sicché dovrebbe espressamente negare qualsiasi tipo
  di finanziamento per le opere editoriali a contenuto
 
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  pornografico; in tal senso l'azione di vigilanza sarebbe di
  competenza del Garante istituito appositamente dall'articolo 8
  per la attuazione della citata legge.
    Sempre in materia di editoria, chiediamo l'abrogazione
  dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355:
  "Esclusione dei rivenditori professionali della stampa
  periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli
  articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15
  della legge 8 febbraio 1948, n. 47" con relativa riespansione
  della normativa vigente.
    Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non
  ci pare di porci in termini di gretto moralismo nei confronti
  di un problema che ormai va aggredito con tutta la decisione
  possibile.  La politica del "lasciar correre" non è stata
  pagante per il nostro Paese.  Se si vuol realmente intervenire
  in termini di progresso civile, di crescita culturale, di
  freno alle devianze ed alle violenze di ogni genere, occorre
  "ripensare" alcuni interventi legislativi.  Va fatto subito.
  Con coraggio e determinazione.
 
DATA=940418 FASCID=DDL12-246 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0246 TOTPAG=0006 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0004 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=024600 00 FASCIDC=12DDL0246 SORTNAV=0024600 000 00000 ZZDDLC246 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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