| Onorevoli Colleghi! -- Sensibilizzati da una sempre più
tristemente ricca cronaca di delitti a sfondo sessuale,
torniamo ad esporre - come già nelle passate legislature - il
nostro punto di vista sulla delicata questione e a proporre
una soluzione che dovrebbe contribuire in modo determinante
alla scomparsa del fenomeno.
Il nostro compito non è solo quello di reprimere un
determinato comportamento ma soprattutto quello di prevenirne
gli effetti. Quest'opera di prevenzione, per quanto riguarda i
reati contro la libertà sessuale, si estende ad ampio raggio
coinvolgendo una serie di fenomeni che direttamente o
indirettamente condizionano la commissione dei suddetti
reati.
E' forse azzardato dare alla pornografia una funzione
direttamente scatenante di quei fenomeni, ma non se ne può
negare la forte e sottile incidenza.
Pornografia è immagine della sessualità così come viene
divulgata nelle edicole, nelle sale cinematografiche, nei
teatri, nei pornoshops ed ora anche dalla televisione
(il mass media più castigato); più precisamente essa è
l'esaltazione della sessualità nei suoi aspetti più deteriori
e perversi: realistici e particolareggiati amplessi etero e
omosessuali di due o più persone (senza contare la
partecipazione di animali o, peggio ancora, di bambini),
rappresentazioni di organi genitali o pose aventi chiaro
significato erotizzante.
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L'allarme provocato da questo fenomeno è forse il segno di
un retrogrado ed esagerato moralismo? No di certo, il pericolo
esiste veramente ed in molti casi si è già trasformato in
danno irreparabile.
Il materiale pornografico è destinato ad un pubblico
piuttosto omogeneo in prevalenza di sesso maschile e spesso di
età minore. Dalle indagini statistiche risulta che il consumo
di pornografia è abituale presso i bambini dai 7 ai 14 anni
con maggiore incidenza in ambienti più poveri dove spesso
rappresenta l'unica fonte di lettura extrascolastica. La
morbosa attenzione e curiosità per i fatti sessuali tipica
della pubertà spinge questi adolescenti a risolvere i propri
dubbi e le proprie incertezze attingendo conoscenze da questo
materiale che senza dubbio è il meno idoneo allo scopo e il
più diseducativo. La conclusione è che la gioventù va protetta
dalla pornografia, altrimenti si rischia di delegare a questo
materiale deviante il delicato compito di fornire informazioni
su di un argomento di fondamentale importanza per la
formazione di una persona.
Questo è l'aspetto più scottante del problema ma,
purtroppo, non il solo: si pensi all'offesa che determinate
manifestazioni provocano al comune senso del pudore, nonché al
pericolo di dare materialità ad una serie di perversioni che
possono generare effetti nocivi anche su di un pubblico più
adulto.
Francesco Alberoni ha scritto che "nelle epoche grossolane
e volgari" (come sicuro è quella odierna) "l'amore diventa
subito sessualità, e, poi, rapidamente pornografia". Per
aumentare la tiratura di un giornale basta "sbattere" un nudo
sulla copertina; "questa pornografia" è stato scritto
"nasconde una paurosa mancanza di idee".
Onorevoli colleghi, qui non si tratta solo di punire o
censurare il comportamento di qualche trasgressore della
legge, bensì di recuperare quei princìpi morali senza i quali
non ci può essere nessun tipo di progresso civile.
La regolamentazione giuridica della pornografia è complessa
e assai disorganica. La pornografia come fatto delittuoso non
è prevista dal codice penale in quanto tale, ma in riferimento
al concetto di "osceno" ex articoli 528 e 529 del codice
penale: definizione "aperta" e controversa che a sua volta
rimanda l'interprete a categorie extragiuridiche, come il
comune sentimento del pudore, mutevoli e condizionate da
fattori spaziali e temporali e correlazionate al più generico
dei parametri: l'uomo normale.
Ci si muove su di un terreno minato dove gli interessi in
gioco sono in netto contrasto tra loro, come ad esempio il
diritto, costituzionalmente garantito, alla libertà di
pensiero in ogni sua manifestazione, o come lo stesso limite
posto dall'articolo 529 del codice penale secondo cui
"l'osceno obiettivo non si considera tale quando rivesta
dignità artistica". Ma quando un'opera oscena può definirsi
opera d'arte o di scienza? Alla discrezionalità
dell'interprete l'arduo compito.
Per quanto riguarda poi, l'esame specifico dei vari settori
in cui si manifesta il fenomeno pornografico è più che
evidente una disparità di regolamentazione che prevede limiti
e controlli preventivi per gli spettacoli cinematografici e
teatrali e divieti di interventi limitativi della diffusione,
ossia precedenti alla pubblicazione, di produzioni
letterarie.
La legislazione sulla pornografia seppure disorganica tutto
sommato non è carente. In attesa di una legge specifica che
regoli interamente e autonomamente la materia, si cercherà,
con la seguente proposta, di garantire l'effettiva
applicazione della normativa vigente.
I punti sui quali si vuole porre l'accento sono:
1) la censura cinematografica, teatrale e televisiva;
2) l'istituzione di un corpo ispettivo periferico;
3) il finanziamento delle opere pornografiche;
4) la regolamentazione dell'importazione del materiale
pornografico.
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La legge sulla censura (legge 21 aprile 1962, n. 161, e
relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029) che
prevede un'accurata procedura di concessione del nulla osta
per la proiezione in pubblico dei film e per la
rappresentazione di opere teatrali, risulta carente per quanto
riguarda gli spettacoli cinematografici vietati ai minori.
Infatti il secondo comma dell'articolo 51 della legge 21
aprile 1962, n. 161, demanda al concessionario o al direttore
del locale l'obbligo di impedire "che i minori accedano al
locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i
minori stessi sono esclusi". A noi sembra incongruente
affidare questo delicato compito ad un soggetto che ha tutto
l'interesse contrario a far entrare quanta più gente possibile
nel suo locale: si pensi ai piccoli cinema a luci rosse di
provincia che spesso rappresentano l'unico svago per i
giovani, in gran parte minorenni.
L'obbligo del controllo non può ricadere sul privato ma è
un dovere dello Stato che deve istituire appositi organi o
rafforzare quelli già esistenti. La stessa esigenza sorge
riguardo al terzo comma dell'articolo 5: "Nel caso in cui
sussista incertezza sull'età del minore fa fede della sua età
la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che
l'accompagna..."; anche in questo caso la legge attribuisce la
responsabilità ad un privato, che se nel caso genitore può, ma
non sempre, assumere un valore garantistico, non lo assume
certo nel caso dell'accompagnatore maggiorenne. Nel nostro
ordinamento giuridico la maggiore età si raggiunge col
compimento del diciottesimo anno: ora ci si chiede come un
controllo così delicato possa fermarsi dinanzi alla garanzia
offerta da una persona, magari occasionalmente incontrata
all'entrata del locale e spesso di pochi anni più anziana
dell'accompagnato. Con la presente proposta noi chiediamo la
istituzione di un corpo ispettivo periferico, anche
rappresentato dalla pubblica sicurezza, costantemente presente
nelle sale cinematografiche e nei teatri, al quale venga
affidato il compito di controllare (in ogni caso di
rappresentazioni vietate ai minori) l'identità e l'età delle
persone non adulte; inoltre il compito di controllare che non
vengano abbinati ai film, alla cui proiezione possono
assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o
rappresentazioni di spettacoli di futura rappresentazione, dai
quali i minori sono esclusi.
Meno semplice è la problematica relativa alle emittenti
televisive pubbliche e private, mancando una normativa
definitiva per il settore.
L'articolo che si propone può essere, per il momento,
aggiunto alla normativa vigente, recante disposizioni urgenti
in materia di trasmissioni televisive, e successivamente preso
in considerazione nella normativa definitiva.
La televisione, sia essa pubblica o privata, deve
perseguire fini eminentemente sociali eppure spesso trasmette
un tipo di film e di pubblicità in netto contrasto col
perseguimento di quel fine: qualcuno ha parlato di una vera e
propria violazione di domicilio essendo la televisione il
mass media che con più facilità entra nelle nostre
case.
Si tratta nel caso di specie di estendere espressamente
alla trasmissione di qualsiasi tipo di spettacolo o pubblicità
i divieti indicati dagli articoli 528 e 529 del codice
penale.
Un modo per combattere il fenomeno pornografico è
sicuramente quello di colpire gli interessi patrimoniali ad
esso collegati.
Noi chiediamo la eliminazione di qualsiasi finanziamento o
provvidenza per questo tipo di opere: è fuori da ogni logica
che per mostrarci qualche attricetta nuda lo Stato debba
pagare miliardi!
Il testo aggiornato della legge 5 agosto 1981, n. 416
recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria", all'articolo 25, garantisce un trattamento
contributivo di favore per le "pubblicazioni di elevato valore
culturale" sicché dovrebbe espressamente negare qualsiasi tipo
di finanziamento per le opere editoriali a contenuto
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pornografico; in tal senso l'azione di vigilanza sarebbe di
competenza del Garante istituito appositamente dall'articolo 8
per la attuazione della citata legge.
Sempre in materia di editoria, chiediamo l'abrogazione
dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355:
"Esclusione dei rivenditori professionali della stampa
periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli
articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15
della legge 8 febbraio 1948, n. 47" con relativa riespansione
della normativa vigente.
Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge non
ci pare di porci in termini di gretto moralismo nei confronti
di un problema che ormai va aggredito con tutta la decisione
possibile. La politica del "lasciar correre" non è stata
pagante per il nostro Paese. Se si vuol realmente intervenire
in termini di progresso civile, di crescita culturale, di
freno alle devianze ed alle violenze di ogni genere, occorre
"ripensare" alcuni interventi legislativi. Va fatto subito.
Con coraggio e determinazione.
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